Maxi proroga delle scadenze previste per il 30 novembre. Il termine è spostato in avanti di 10 giorni o di 5 mesi a seconda dei casi. Ecco cosa viene rinviato e chi ha diritto alla proroga.
Era nell’aria già da alcuni giorni, ora c’è anche un annuncio che ha il sapore dell’ufficialità. Con il comunicato stampa n. 269 del 27 novembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia il rinvio di molte scadenze fiscali originariamente previste al 30 novembre. Il provvedimento, anticipato da questo comunicato stampa, sarà inserito nel Decreto Ristori Quater. Il prossimo decreto, infatti, è atteso per i primi giorni di dicembre.
L’annuncio del MEF spiega che la proroga riguarderà due tipologie di adempimenti fiscali:
- invio dei dichiarativi;
- versamenti fiscali.
Si tratta infatti di due categorie di adempimenti previste originariamente in scadenza al 30 novembre, adesso spostate in avanti. Attenzione, però: le nuove scadenze sono diverse e c’è comunque da verificare il possesso di tutti i requisiti previsti. Vediamo dunque tutti i dettagli.
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Rinvio scadenze fiscali: invio dichiarativi fino al 10 dicembre
Un primo oggetto del rinvio, fra le scadenze previste al 30 novembre, è, come detto, l’invio dei modelli dichiarativi. Il Decreto Ristori Quater, in particolare, interverrà sulle scadenze relative all’invio di:
- dichiarazione dei redditi (Modelli Redditi 2020);
- dichiarazione IRAP.
Questi adempimenti potranno essere effettuati regolarmente entro il 10 dicembre 2020.
Rinvio versamenti: nuove scadenze e soggetti interessati
Nell’ambito del rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre, per quanto riguarda i versamenti, il comunicato del Ministero dispone delle nuove scadenze diversificate. I versamenti oggetto del rinvio, infatti, sono prorogati:
- in parte al 10 dicembre 2020, dunque di soli 10 giorni;
- in parte al 30 aprile 2021.
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Versamenti rinviati al 10 dicembre 2020
Un primo rinvio ha carattere generale. Il comunicato del MEF infatti annuncia una generica proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 per il versamento di:
- seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi;
- seconda o unica rata d’acconto IRAP.
Questo rinvio è generalizzato poiché non prevede il rispetto di ulteriori requisiti. Non bisognerà valutare eventuali riduzioni di fatturato né un particolare status soggettivo (es. soggetto ISA ecc).
Versamenti rinviati al 30 aprile 2021
Sicuramente più articolato il discorso per quel che riguarda il rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre che slittano direttamente al 30 aprile 2021. A tale proposito, infatti, il comunicato stampa annuncia una distinzione tra due tipologie di soggetti:
- attività con Codici Ateco individuati nei primi 2 allegati del Decreto Ristori Bis e con domicilio fiscale o sede operativa in una zona rossa, cui si aggiungono i ristoranti delle zone arancioni;
- imprese che non applicano gli ISA, ovunque localizzate.
Prima tipologia. In questo caso, la proroga al 30 aprile 2021 della scadenza del secondo (o unico) acconto per IRAP e imposte sui redditi spetta a prescindere da qualsiasi altro requisito. Non è necessario infatti dimostrare alcuna riduzione di fatturato.
Seconda tipologia. In questo caso, la proroga al 30 aprile 2021 della scadenza dei medesimi versamenti è soggetta a due condizioni:
- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.
Per i soggetti che applicano gli ISA restano validi i rinvii già previsti dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori Bis.
Scarica il PDF del Comunicato Stampa del MEF
Scarica il PDF del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 269 del 27 novembre 2020:
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