Le attività agricole hanno una disciplina speciale a livello fiscale sotto vari punti di vista. Redditi, contabilità, adempimenti. Bisogna quindi capire innanzitutto chi è e cosa fa l’imprenditore agricolo per la legge italiana
Per quanto concerne l’imprenditore agricolo, ancor prima delle qualificazioni fiscali, se ne deve ricercare la definizione civilistica. Ciò in quanto in alcuni punti i due concetti, civile e fiscale, possono differire, ma anche perché, non poche volte, la norma fiscale richiama quella civile, con tutte le conseguenze che ne derivano per la giurisprudenza e la dottrina che nel corso del tempo, dalla data di entrata in vigore del Codice civile, sono state elaborate.
L’imprenditore agricolo nel Codice Civile
È imprenditore agricolo chi esercita le attività una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o che possono utilizzare il fondo.
(art. 2135 Codice Civile)
Dalla norma emergono due importanti considerazioni:
- l’attività agricola non deve comprendere l’intero ciclo produttivo, ma una fase apprezzabile di esso. Il focus è sul mero ciclo biologico e supera la nozione vigente nel passato in base alla quale la terra rappresentava il fattore principale delle attività agricole;
- inoltre, la norma fa riferimento alle attività che “utilizzano o che possono utilizzare il fondo”. Sono pertanto attività agricole, ad esempio, anche l’allevamento di animali senza terra, la coltivazione di piante e fiori in vasi su piani rialzati, la coltivazione di funghi, l’acquacoltura, ecc.
L’imprenditore agricolo nelle norme fiscali
Detto ciò, è opportuno definire l’imprenditore agricolo a livello fiscale. L’articolo 4 del D.P.R. n.633 del 1972 (Testo Unico IVA) non definisce chi deve considerarsi imprenditore ma fornisce una definizione di esercizio di impresa. Esso precisa infatti che “per esercizio di impresa si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusivo, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa.” Da qui la necessità di aver fatto innanzi riferimento alla definizione civilistica di imprenditore agricolo.
L’articolo 34 del Testo Unico IVA, al secondo comma, identifica i produttori agricoli in:
- i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 del c.c. e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
- gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
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Attività agricole principali e attività agricole connesse
Come si vede, quindi, l’art. 34 prevede due specie di imprenditori agricoli:
- quelli a titolo principale, ossia quelli previsti e definiti dall’articolo 2135 del c.c.;
- e quelli assimilati, e cioè, quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane. Inoltre, sono assimilati ai produttori agricoli: le cooperative e loro consorzi; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della vigente legislazione; gli enti che provvedono alla vendita per conto dei produttori; gli organismi agricoli di intervento in applicazione dei regolamenti comunitari, quali l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) istituita con il D.Lgs 165/99.
L’articolo 25, secondo comma, del La Direttiva C.E.E. del 17 maggio 1977, numero 388 (Sesta direttiva 77/388/CEE) ha fornito la seguente definizione di imprenditore agricolo, di azienda agricola e di agricoltore forfetario:
Ai sensi del presente articolo, si considera: “produttore agricolo“, il soggetto che svolge la sua attività nell’ambito di un’azienda definita qui di seguito; “azienda agricola, silvicola o ittica“, le aziende così considerate da ogni Stato membro nell’ambito delle attività di produzione enumerate nell’Allegato A; “agricoltore forfetario“, un produttore agricolo cui si applica il regime forfetario di cui al paragrafo 3 del presente articolo”.
(art. 25, secondo comma)
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L’allegato A alla direttiva comunitaria
L’Allegato A a cui fa riferimento la Direttiva 77/388/CEE ha stabilito infatti quali sono le attività che vengono considerate agricole.
I. COLTURA PROPRIAMENTE DETTA 1. Agricoltura generale, compresa la viticoltura 2. Arboricoltura frutticola (compresa l’olivicoltura) e orticoltura, florale e ornamentale, anche in serra 3. Produzione di funghi e di spezie, di sementi e di piantine; conduzione di vivai |
II. ALLEVAMENTO IN CONNESSIONE CON LA COLTURA DEL SUOLO 1. Allevamento di animali 2. Avicoltura 3. Coniglicoltura 4. Apicoltura 5. Sericoltura 6. Elicicoltura |
III. SILVICOLTURA |
IV. PESCA 1. Pesca in acque dolci 2. Piscicoltura 3. Mitilicoltura, ostricoltura ed allevamento di altri molluschi e crostacei 4. Allevamento di rane |
V. ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE Vengono parimenti considerate attività di produzione agricola le attività di trasformazione effettuate da un produttore agricolo sui prodotti provenienti essenzialmente dalla sua produzione agricola, con i mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicole e di pesca |
(Adattamento da Allegato A della Direttiva 77/388/CEE)