La chiusura dell’anno fiscale si avvicina. Imprese e professionisti potrebbero cambiare regime fiscale da gennaio 2021. Cosa cambia per chi esce dal Regime Forfettario? Contabilità, adempimenti, incassi e non solo.
Il Regime Forfettario – introdotto dalla L. 190/2014 e successivamente modificato nel corso degli anni – è “utilizzato” da tantissimi professionisti e imprenditori italiani. Si tratta di un regime speciale e agevolato. Tanti, infatti, sono i benefici: dall’imposta sostitutiva (con aliquota ridotta rispetto all’IRPEF) all’esenzione da tutti gli adempimenti IVA e IRAP. Ecco perché la fuoriuscita dal Regime Forfettario spaventa tante Partite IVA. Non dimentichiamo, tuttavia, che il Regime Forfettario non consente di beneficiare delle detrazioni IRPEF.
Se vuoi conoscere i requisiti per accedere al Regime Forfettario e i dettagli sul suo funzionamento, ti consiglio di leggere l’articolo che trovi cliccando su questo link. Ma una volta ottenuto l’accesso a questo regime fiscale, quando si determina l’esclusione? Vediamo insieme tutti gli aspetti a cui devi prestare attenzione.
Quali sono le cause di esclusione dal Regime Forfettario?
Ecco un riepilogo di tutte quelle cause che determinano l’esclusione dal Regime Forfettario – per chi già ne usufruisce – o ne rendono impossibile l’accesso. Intanto devi ricordare che il superamento della soglia di 65.000 euro di fatturato o corrispettivi annui determina la fuoriuscita dal Regime Forfettario. Tuttavia, in questo caso, il regime si perde dall’anno successivo a quello in cui si supera la predetta soglia. Ciò vuol dire che nell’anno in cui la soglia viene superata (es. fatturato pari a 80.000 euro) continuerai a beneficiare della tassazione e delle altre agevolazioni previste dal Regime Forfettario. Ritornerai ad essere soggetto ad IRPEF ordinaria, invece, dall’anno successivo. E fra poco vedremo quali sono le conseguenze.
Un’altra causa di esclusione è relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (pensioni comprese) percepiti nell’anno precedente. Essi infatti non devono aver superato i 30.000 euro lordi per chi vuole accedere al Regime Forfettario (o mantenerlo).
Oltre alla cause di esclusione legate al fatturato e ai redditi di lavoro dipendente, che – ribadiamo – operano i loro effetti non già sul periodo d’imposta in corso ma solo a partire dall’anno successivo, ci sono casi in cui l’esclusione o il mancato accesso al regime operano immediatamente. Parliamo dunque di casistiche che, fin dal momento in cui si manifestano, vietano il ricorso a questo regime speciale.
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Cause di esclusione con effetto immediato
Non possono beneficiare del Regime Forfettario, o ne sono immediatamente esclusi qualora già vi rientrassero, i soggetti che rientrano in queste categorie:
- soggetti con regimi Iva speciali o regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i non residenti, tranne residenti in Paesi UE o paesi aderenti all’Accordo SEE che producono almeno il 75% del reddito in Italia;
- soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- soggetti che hanno il controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella svolta con la Partita Iva in Regime Forfettario;
- soggetti che svolgono l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi negli ultimi due periodi d’imposta.
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Cosa bisogna fare se si esce dal Regime Forfettario?
Abbiamo visto quali possono essere le cause che determinano la fuoriuscita dal Regime Forfettario. Non dimentichiamo, però, che si può passare dal Regime Forfettario ad una contabilità semplificata (in regime di IRPEF ordinaria) anche per opzione, dovuta magari a valutazioni di carattere fiscale. Ad ogni modo, che la fuoriuscita dal Regime Forfettario avvenga per scelta o in maniera forzata, questo passaggio porta con sé una serie di effetti di natura contabile e fiscale. Cerchiamo dunque di riepilogare i principali aspetti e adempimenti su cui porre attenzione per non commettere errori in questo passaggio delicato.
Contabilità IVA
L’impatto forse più grande consiste nel “rientro” nell’obbligo di corretta tenuta della contabilità ai fini IVA. In concreto, le novità con cui deve scontrarsi l’ex forfettario sono le seguenti:
- tenuta registri IVA – sia sugli acquisti sia sulle vendite – con registrazione delle relative fatture;
- versamento periodico dell’IVA, su base mensile o trimestrale;
- invio delle liquidazioni periodiche (Li.Pe.), su base mensile o trimestrale;
- eventuali obblighi comunicativi legati alle operazioni con l’estero;
- elaborazione e invio della dichiarazione IVA.
Fatture elettroniche
Un’altra novità che potrebbe riguardare molti soggetti fuoriusciti dal Regime Forfettario è rappresentata dall’obbligo di emettere fatture elettroniche. Ricordiamo infatti che, allo stato attuale, per i forfettari la fatturazione elettronica è solo una facoltà, non un obbligo.
L’ingresso in un regime di contabilità semplificata, dunque, comporta di fatto l’obbligo di avvalersi di un software per la compilazione e la trasmissione delle fatture elettroniche (a pagamento tramite le software house o gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate). Bisogna altresì dotarsi di un codice univoco da comunicare ai propri fornitori per la corretta ricezione delle fatture di acquisto.
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Rettifica detrazione IVA
A fronte dei primi due aspetti già considerati, che verosimilmente rappresentano delle penalizzazioni per il contribuente che esce dal regime forfettario, registriamo anche un vantaggio di natura prettamente fiscale. L’ingresso in un regime di contabilità semplificata – che, come abbiamo visto, ripristina a tutto tondo la soggettività IVA del contribuente – consente infatti la rettifica della detrazione ai fini IVA.
Cosa significa? In soldoni, che si potrà recuperare l’IVA sugli acquisti di beni strumentali per le detrazioni non godute durante i periodi d’imposta in Regime Forfettario. Al rientro in contabilità semplificata, dunque, si potranno detrarre ai fini IVA i quinti (o i decimi, per i beni immobili) non detratti nei periodi d’imposta in Regime Forfettario. Potrebbe rivelarsi un beneficio non di poco conto.
Si può detrarre anche l’IVA sugli acquisti di merci effettuati in Regime Forfettario, ma che costituiscono rimanenze all’inizio del periodo d’imposta in contabilità semplificata. A tal fine è necessario predisporre un inventario del magazzino e considerare – in caso di beni infungibili – il valore delle merci in base al valore delle fatture di acquisto più recenti (metodo FIFO).
Predisposizione e invio ISA
Si tratta di un’altra agevolazione riservata ai contribuenti in Regime Forfettario. Anche questa, naturalmente, salta. Gli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità) sono, in parole povere, un adempimento comunicativo che negli ultimi anni ha sostituito i vecchi Studi di settore. A seconda del tipo di attività svolta, bisogna comunicare una serie di dettagli descrittivi, in base ai quali le proprie risultanze contabili vengono ritenute più o meno “affidabili”.
Compensi non ancora incassati
Per quanto riguarda gli incassi, questi seguono il regime di cassa, ragion per cui concorreranno a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito nel periodo d’imposta nel quale sono percepiti (anche se diverso da quello di emissione della fattura).
In particolare, per quanto riguarda i compensi professionali (per i quali il professionista aveva correttamente comunicato al committente di non essere soggetto a ritenuta d’acconto) non percepiti entro la fine del periodo d’imposta in Regime Forfettario, il professionista deve comunicare al committente il nuovo regime contabile-fiscale. Di conseguenza, il committente opererà correttamente la ritenuta fiscale, pagando al professionista l’importo netto e versando la ritenuta all’Erario nei modi e nei termini di legge.
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