Differenza tra regime semplificato e regime ordinario

di Antonella Salzarulo
Differenza tra regime semplificato e regime ordinario

Analizziamo la differenze tra regime contabile semplificato e regime ordinario. Cause del passaggio da un regime contabile all’altro.

L’inizio di un nuovo anno può rappresentare, per il contribuente, il momento di verificare la possibilità di cambiare il regime contabile. E questo sulla base dei risultati conseguiti nell’anno precedente. A tal proposito ricordiamo che il sistema tributario italiano prevede, oltre al regime contabile ordinario, un regime semplificato per le imprese di ridotte dimensioni con ricavi al di sotto di certi limiti. Alcune volte il passaggio da un regime all’altro diviene obbligato a causa del superamento di questi limiti. Analizziamo la differenza tra regime semplificato e regime ordinario.

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Differenza tra regime semplificato e regime ordinario

La differenza tra il regime ordinario ed il regime semplificato non è nella determinazione delle tasse da pagare. Ciò che cambia tra i due regimi è la semplificazione nella tenuta dei registri contabili e le modalità di determinazione del reddito. Nella contabilità ordinaria il reddito è determinato considerando incassi e pagamenti per competenza mentre nel regime contabile semplificato il reddito viene calcolato secondo il principio di cassa.

Analizziamo le principali differenze tra i due regimi:

Regime contabile ordinario Regime contabile semplificato
Obbligatorio per:
Spa, Srl, Sapa, cooperative, mutue assicuratrici;
enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
trust con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato;
associazioni non riconosciute, consorzi e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Obbligatorio per liberi professionisti ed imprese (ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali) con ricavi superiori a:
400 mila euro per le imprese aventi oggetto prestazioni di servizi;
700 mila euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Obbligo tenuta:
– Libro giornale;
– Libro degli inventari;
– Libri sociali;
– Libro mastro;
– Libro dei cespiti ammortizzabili.

Scritture accessorie dove dividere cespiti patrimoniali e reddituali

Scritture accessorie di magazzino (se l’attività lo prevede)

Registro IVA acquisti

Registro IVA vendite

Altri registri obbligatori ai fini IVA

Reddito determinato per competenza
Possono aderire liberi professionisti ed imprese (ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali) con ricavi inferiori a:
400 mila euro per le imprese aventi oggetto prestazioni di servizi;
700 mila euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Registro IVA acquisti e Registro IVA vendite integrati con pagamenti e incassi

Reddito determinato per cassa

Regime ordinario: come esercitare l’opzione

L’applicazione del regime ordinario deriva da un obbligo di legge oppure da una scelta del contribuente se non vi è il superamento dei limiti di ricavi. La scelta del regime può essere effettuata:

  • in sede di inizio attività;
  • negli esercizi successivi al primo.

Sicuramente tale scelta è desumibile dal comportamento concludente del contribuente. Tuttavia bisogna comunque comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate all’interno del quadro O della Dichiarazione Iva. In caso di mancata comunicazione, infatti, è prevista una sanzione.

Inoltre, la scelta tra regime ordinario e regime semplificato è particolarmente importante, poiché l’opzione è vincolante per almeno 3 anni e resta valida per ciascun anno successivo fino alla revoca.

Passaggio alla contabilità ordinaria

Il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario avviene all’inizio dell’anno solare. Nello specifico, si verifica nei seguenti casi:

  • superamento del limite dei ricavi nell’anno precedente. In particolare in caso di:
    • ricavi superiori a 400 mila euro per le prestazioni di servizi;
    • ricavi superiori a 700 mila euro per le altre attività;
  • trasformazione da società di persone in contabilità semplificata a società di capitali (il passaggio del regime contabile avverrà alla stessa data);
  • su opzione del contribuente.

Attenzione! E’ importante ricordare che, per la verifica del superamento del limite vanno considerati i ricavi secondo il principio di competenza economica.

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