Misure urgenti in materia di atti di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari. Leggi l’articolo per saperne di più!
Il Consiglio dei Ministri, con Decreto Legge n. 3 del 15 gennaio 2021, ha introdotto misure urgenti in materia di atti di accertamento. In particolare, è stato annunciato un ulteriore differimento dei termini previsti per la notifica degli atti di:
- accertamento;
- contestazione;
- irrogazione delle sanzioni;
- recupero dei crediti di imposta;
- liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Si fa riferimento a quegli atti i cui termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, e vengono quindi emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (inizialmente era previsto che potessero essere notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021). Pertanto, l’emissione dell’atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020 ma la possibile data di notifica viene spostata al 2022.
Di seguito riepiloghiamo le misure introdotte in materia di riscossione aggiornate con i nuovi termini definiti nel Decreto Legge n. 3/2021.
Pagamento cartelle e atti di accertamento
Differito al 31 gennaio 2021 anche il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di addebito;
- avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 28 febbraio 2021.
Invece, per i soggetti nei comuni della “zona rossa“, come definito dall’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020, la sospensione dei pagamenti decorre dal 21 febbraio 2020.
Leggi di più: Come controllare cartelle e pignoramenti online
Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sono altresì sospese fino al 31 gennaio 2021 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati (prima del 19 maggio 2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Pertanto, fino al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore.In seguito, a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.
Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori ad 5000 euro
Sono sospese inoltre, dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5000 euro. Anche a tal proposito, per i soggetti residenti o aventi sede legale/operativa nella “zona rossa” è previsto un allungamento del periodo di sospensione. Nello specifico, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020, anzicchè dall’8 marzo 2020..
Leggi di più: Legge di Bilancio 2021 in Gazzetta Ufficiale: scarica il PDF