Credito d’imposta beni strumentali 2021: la guida completa

di Francesco Aquilino
credito d'imposta beni strumentali 2021

Cambia la disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali (4.0 e non) per l’anno 2021. La Legge di Bilancio aumenta l’ammontare del credito e accorcia i tempi per la sua fruizione. Scopri tutti i dettagli.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto degli appositi crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali effettuati a partire dal 1° gennaio 2020. La misura, nata per sostituire iperammortamento e superammortamento, riconosceva nella sua formulazione originaria crediti fino al 40% del costo. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha tuttavia modificato in maniera rilavante la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Infatti, per acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 è ora previsto un maggior beneficio (fino al 50%) e tempi più brevi di fruizione. Scopriamo dunque la disciplina attualmente in vigore, con particolare attenzione ai soggetti ammessi, gli investimenti agevolati, le diverse percentuali riconosciute, le regole per la compensazione.

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AGGIORNAMENTO: LA LEGGE DI BILANCIO 2022 HA APPORTATO IMPORTANTI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI. CONSULTA AL SEGUENTE LINK LA GUIDA COMPLETA PER GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022

Leggi di più: Credito d’imposta beni strumentali 2022: la guida completa

Credito d’imposta beni strumentali 2021: i soggetti ammessi

Possono fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali:

  • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato;
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Non sono di fatto previsti limiti relativi a dimensioni, forma giuridica o settore di appartenenza. Condizione di accesso è l’effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Tali investimenti possono essere effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 (estensione al 30 giugno 2023 in caso di ordini per cui al 31 dicembre 2022 ci sia l’accettazione del venditore e il versamento di un acconto pari ad almeno il 20%). Vedremo in seguito che, a seconda della data di acquisto e del bene acquistato, sono previste diverse misure del credito.

Sono invece sempre escluse dal beneficio le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese in:

  • liquidazione volontaria;
  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo senza continuità;
  • altre procedure concorsuali.

Condizioni di accesso al credito d’imposta sono anche:

  • il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (a seconda del settore di appartenza);
  • il corretto adempimento degli obblighi contributivi.

Per i soli investimenti in beni strumentali diversi da quelli indicati negli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta spetta anche esercenti arti e professioni.

Quali sono investimenti agevolabili?

Danno diritto alla fruizione del credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione di:

  • beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Misura del credito d’imposta beni strumentali per l’anno 2021

Analizziamo dunque le diverse misure dei crediti d’imposta sulla scorta delle previsioni normative. Le diverse percentuali dipendono dal tipo di bene acquistato e dalla data di acquisto o interconnessione. Possiamo infatti individuare in tal senso tre diverse tipologie di investimenti, aventi ad oggetto beni strumentali:

  • nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • nuovi indicati nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • diversi da quelli indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Analizziamo adesso la misura del credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie e alla data di effettuazione dell’investimento.

I beni indicati nell’Allegato A

Per investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», indicati nell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto un credito di imposta fino al 50%. Nello specifico, per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o fino al 30 giugno 2022 in caso di ordini per cui al 31 dicembre 2021 ci sia l’accettazione del venditore e il versamento di un acconto pari ad almeno il 20%) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

In caso di investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 in caso di ordini per cui al 31 dicembre 2022 ci sia l’accettazione del venditore e il versamento di un acconto pari ad almeno il 20%), ovvero di investimenti già effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, le percentuali su indicate scendono rispettivamente al 40%, al 20% e al 10%.

SCARICA L’ALLEGATO A ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232
credito d'imposta beni strumentali

I beni indicati nell’Allegato B

Per investimenti in beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0», così come indicati nell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% del costo di acquisizione. Il limite massimo di costi ammissibili è pari ad 1 milione di euro. Gli acquisiti devono essere effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 in caso di ordini per cui al 31 dicembre 2022 ci sia l’accettazione del venditore e il versamento di un acconto pari ad almeno il 20%).

Per acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 15 novembre 2020 era invece riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% del costo, entro un limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

SCARICA L’ALLEGATO B ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232

I beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B

Per investimenti in beni materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (entro un limite di costi pari a 2 milioni di euro) e per investimenti in beni immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (entro un limite di costi pari a 1 milioni di euro) è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% del costo di acquisizione. Gli acquisiti devono essere effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (o fino al 30 giugno 2022 in caso di ordini per cui al 31 dicembre 2022 ci sia l’accettazione del venditore e il versamento di un acconto pari ad almeno il 20%).

La misura del credito sale invece al 15% del costo per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

In caso di investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 in caso di ordini per cui al 31 dicembre 2022 ci sia l’accettazione del venditore e il versamento di un acconto pari ad almeno il 20%), ovvero di investimenti già effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, la percentuale su indicata scende al 6%.

Utilizzo del credito in compensazione e codici tributo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La regola generale prevede che il credito sia utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione per i beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B;
  • dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B.

Prevista anche la possibilità di utilizzare il credito in un’unica soluzione, ma solo per:

  • investimenti in beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B;
  • effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

I codici tributo

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta tramite il modello F24 (possibile solo tramite i servizi telematici), l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 6932, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
  • 6933, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
  • 6934, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”;
  • 6935, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
  • 6936, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
  • 6937, ossia “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Nella compilazione del modello F24 i codici devono essere esposti nella sezione “Erario“. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Leggi di più: Modello F24: cos’è, a cosa serve e come funziona

Credito d’imposta beni strumentali 2021: gli adempimenti richiesti

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In questo senso, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto di beni agevolati devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Per investimenti riguardanti beni di cui agli allegati A e B è inoltre richiesta la produzione di:

  • una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali;
  • un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Da tale documento deve risultare che i beni:

  • possiedono le caratteristiche tecniche che ne consentono l’inclusione negli allegati;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tuttavia, nel caso in cui i beni abbiano un costo di acquisto unitario non superiore a 300.000 euro, l’obbligo documentale può essere assolto con una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ultimo, la normativa prevede l’invio di una comunicazione al MISE. Il ministero stabilirà con apposito decreto il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della stessa.

Leggi di più: Dichiarazioni d’intento 2021: novità nella Legge di Bilancio

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