Registri contabili: il 10 marzo scade il termine per la stampa

di Antonella Salzarulo
registri contabili

Quali sono i registri contabili e quando scade il termine per la stampa cartacea. Possibile optare per il supporto elettronico?

L’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo comporta l’obbligo di tenere determinati libri e registri contabili secondo quanto prescritto dal codice civile e dalle norme tributarie. Infatti, l’imprenditore ha l’obbligo di fornire evidenza di tutti i fatti economici esterni che interessano, negli anni, la propria impresa. In particolare per registri contabili si intende:

  • il libro giornale;
  • il libro degli inventari;
  • i registri IVA;
  • il libro cespiti
  • il libro mastro;
  • i registri cronologici per le imprese in contabilità semplificata e i professionisti.

Secondo l’art 7 comma 4 ter del DL n 357/1994, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione del Modello Redditi.

Il 10 marzo 2021 quindi, scade il termine per procedere alla stampa cartacea dei registri contabili relativi all’anno d’imposta 2019. Lo scorso anno infatti, la normativa emergenziale ha differito dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 i termini per la presentazione telematica del Modello Redditi e IRAP pertanto i tre mesi entro cui procedere alla stampa cartacea scadono il 10 marzo 2021

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Registri contabili e deroghe

L’art 7 comma 4 quater del DL n 357/94 (come modificato dall’art. 12 octies del DL 34/2019 convertito dalla L. 58 del 28/6/2019) prevede invece una deroga al comma 4 ter dello stesso articolo. In particolare, stabilisce che “in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.

Pertanto, non è da considerarsi errore qualora si opti per la tenuta dei registri contabili in formato elettronico. Infatti, l’obbligo può considerarsi rispettato se i registri risultano aggiornati su sistemi elettronici e all’atto di verifiche si procede a stampare in presenza degli organi preposti al controllo. Sarebbe bene quindi provvedere almeno alla stampa digitale entro il 10 marzo e poi, all’occorrenza, provvedere alla stampa cartacea.

Attenzione! Se il termine di 3 mesi scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Conservazione

I registri contabili vanno conservati per i 5 anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi corrispondente. Tale termine si allunga (e diventa di 7 anni) se la dichiarazione non è stata presentata. Tuttavia, dal punto di vista civilistico le scritture contabili vanno comunque conservate per 10 anni.

Tassa annuale su libri e registri contabili

Si ricorda inoltre che entro il 16 marzo di ogni anno le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a € 309,87. Tale tassa è elevata a € 516,46 per società con capitale sociale superiore, al 1° gennaio, a € 516.456,90.

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