Nuova Sabatini, le regole in vigore per il 2021

di Francesco Aquilino
nuova sabatini

La guida completa al contributo per l’acquisto di beni strumentali “Nuova Sabatini”. Scopri le novità in vigore dal 2021.

L’incentivo Beni Strumentali “Nuova Sabatini”, introdotto per la prima volta nel 2013, ha subito nel corso degli anni diverse modifiche. Con esso il Mise facilita l’accesso al credito delle imprese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o prendere in leasing:

  • macchinari;
  • attrezzature;
  • impianti;
  • beni strumentali ad uso produttivo;
  • hardware;
  • software e tecnologie digitali.

Le ultime novità sono state apportate dai decreti introdotti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e dalla Legge di Bilancio 2021. In particolare, come previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il contributo è erogato in unica soluzione per tutte le domande presentate dal 1° gennaio 2021. Facciamo dunque un riepilogo della disciplina in vigore per il 2021, analizzando nello specifico:

  • i soggetti beneficiari;
  • i settori ammessi;
  • gli investimenti finanziati;
  • l’ammontare dell’agevolazione;
  • la procedura di accesso.

Leggi di più: Legge di Bilancio 2021 in Gazzetta Ufficiale: scarica il PDF

Nuova Sabatini: quali sono i soggetti beneficiari

L’incentivo è rivolto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI). Queste devono possedere una serie di requisiti al momento della presentazione della domanda. Nello specifico, possono accedere alla Nuova Sabatini le imprese che:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dunque non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • hanno sede in uno Stato Membro, purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

L’accesso all’incentivo è rimesso alla richiesta di un finanziamento bancario. Il contributo è concesso infatti solo a seguito dell’adozione di un delibera di finanziamento. Esso deve inoltre essere erogato da una banca o un intermediario che ha aderito all’addendum alla convenzione tra il Mise, l’Abi e Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Scarica l’elenco delle banche e degli intermediari aderenti

I settori ammessi all’incentivo

Possono accedere alla Nuova Sabatini le imprese operanti in tutti i settori produttivi, compresi anche agricoltura e pesca, ad eccezione di:

  • attività finanziarie e assicurative (ossia quelle rientranti nella Sezione K della classificazione Ateco 2007);
  • attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Leggi di più: Elenco completo dei Codici Ateco 2021

Le tipologie di investimenti agevolati

Gli investimenti devono essere finalizzati a:

  • creazione di un nuovo stabilimento;
  • ampliamento di uno stabilimento esistente;
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  • trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • acquisizione di attivi di uno stabilimento destinato alla chiusura (da terzi che non hanno rapporti con l’acquirente), ma solo se l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Il finanziamento agevolato deve riguardare un investimento in beni strumentali nuovi. Tra questi, nello specifico, sono ammessi investimenti relativi a:

  • impianti e macchinari (ossia quelli classificabili nello Stato Patrimoniale alla voce B.II.2);
  • attrezzature industriali e commerciali (ossia quelli classificabili nello Stato Patrimoniale alla voce B.II.3);
  • altri beni (ossia quelli classificabili nello Stato Patrimoniale alla voce B.II.4);
  • software e tecnologie digitali.

Sono invece sempre escluse spese relative a terreni e fabbricati, beni usati o rigenerati, immobilizzazioni in corso e acconti.

Gli investimenti devono in ogni caso rispettare i requisiti:

  • dell’autonomia funzionale dei beni (è escluso dunque l’acquisto di componenti o parti che non rispettano tale requisito);
  • della correlazione dei beni con l’attività produttiva svolta dall’impresa.

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Nuova Sabatini: l’ammontare dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in contributo erogato dal Mise a seguito della concessione di un finanziamento bancario da parte di uno degli intermediari aderenti. L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento o dal leasing. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia fino all’80% del “Fondo di garanzia per le PMI”. Esso deve:

  • avere durata durata non superiore a 5 anni;
  • essere di importo compreso tra i 20.000 euro i 4.000.000 di euro;
  • essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo è determinato in misura pari agli interessi, convenzionalmente calcolati su un finanziamento della durata di 5 anni e con un tasso pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali o in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (cosiddetti investimenti “industria 4.0).

N.B.: per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2021 il contributo è erogato in unica soluzione, a prescindere dall’importo dell’investimento finanziato.

I beni rientranti negli investimenti “industria 4.0”, che danno quindi diritto ad un contributo maggiore, sono indicati nell’Allegato 6/A (beni materiali) e nell’Allegato 6/B (beni immateriali) alla Circolare del Mise n. 14036 del 15 febbraio 2017. È possibile richiedere un parere sulla riconducibilità dei beni oggetto dell’investimento a quelli elencati nei citati allegati inviando una pec all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it.

Scarica e consulta gli Allegati 6/A e 6/B
Calcola l’ammontare del contributo con il foglio di calcolo messo a disposizione dal Mise

Nuova Sabatini: la procedura di accesso al contributo

Il primo passo è la richiesta di finanziamento ad una banca o ad un intermediario finanziario. A questi va presentata la domanda di accesso al contributo, in cui si attesta il possesso dei requisiti. Verificata la regolarità formale della domanda, la banca trasmette la richiesta al Mise. Ottenuta dal Ministero la conferma sulla disponibilità dei fondi, la banca procede alla concessione del finanziamento.

La banca adotta dunque la delibera di concessione e la trasmette al Mise, accompagnata dalla documentazione presentata dall’impresa al momento della presentazione della domanda di accesso. Entro 30 giorni il Ministero adotta il provvedimento di concessione. Da questo si evincono:

  • l’ammontare degli investimenti ammissibili;
  • l’importo dell’agevolazione;
  • il piano di erogazione;
  • gli obblighi e gli impegni dell’impresa beneficiaria.

Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione si procede alla stipula del contratto di finanziamento. L’erogazione del finanziamento avviene nei 30 giorni seguenti.

Adempimenti per l’erogazione del contributo

Il contributo del Mise è erogato solo una volta ultimato l’investimento. Ciò comporta che sia stato emesso l’ultimo titolo di spesa. Il termine entro cui ultimare l’investimento è di 12 mesi dalla stipula del finanziamento (pena la perdita del contributo).

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione per tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2021. In precedenza era prevista l’erogazione in quote annuali per investimenti eccedenti determinati importi (100.000 euro dal 1° maggio 2019 al 16 luglio 2020; 200.000 euro dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2020). Il contributo è erogato però solo a fronte della compilazione telematica di:

  • dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI);
  • Richiesta Unica (modulo RU).

Il primo modello (DUI) attesta l’ultimazione dell’investimento e deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla stessa, mentre il secondo (RU) attesta l’avvenuto pagamento di tutti i titoli di spesa e deve essere presentato entro 120 giorni dal termine ultimo per l’ultimazione dell’investimento (e comunque non prima del DUI).

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