La Legge di Bilancio 2021 introduce nuovi incentivi per l’assunzione di donne svantaggiate che arriva al 100% dei contributi. Quali sono i requisiti per ottenere lo sgravio?
La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito l‘ampliamento al 100% dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022. Attualmente la misura è in attesa dell’approvazione da parte della Commissione europea. Infatti, solo a seguito di questa l’INPS pubblicherà le istruzioni operative per fruire dell’esonero nelle denunce contributive.
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Assunzione di donne: prime indicazioni
La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto all’articolo 1, comma 16, che: “Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.
Il 22 febbraio 2021 l’INPS ha emanato sul tema la circolare 32 con le prime indicazioni sulle caratteristiche dell’agevolazione e chiarendo i requisiti per accedere al beneficio. Vediamolo nello specifico.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio dello sgravio contributivo per l’assunzione di donne tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. In particolare, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Datori di lavoro che NON possono accedere al beneficio
Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:
- le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Sanitarie Ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
- gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in presenza di determinati requisiti;
- la Banca d’Italia;
- la Consob;
- le c.d. Autorità Indipendenti, che sono qualificate come Amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stat;
- le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Assunzione di donne: a chi spetta l’incentivo
Come detto sopra, l’esonero contributivo riguarda “le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”. Per “donne svantaggiate” si intende donne:
- con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- di qualsiasi età:
- residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.
- ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi” (si ricorda che vanno conteggiati anche i contratti a termine di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata con remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo con reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro).
Rapporti di lavoro incentivati
Sono incentivati i seguenti rapporti di lavoro:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Rapporti di lavoro esclusi
Al contrario, sono esclusi i rapporti di:
- lavoro intermittente;
- apprendistato;
- lavoro domestico.
Questo in quanto trattasi di rapporti di lavoro che già godono di aliquote contributive ridotte.
Durata del periodo agevolato
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l’incentivo spetta fino a:
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.
Attenzione! Il periodo di fruizione può essere sospeso e differito esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Assunzione di donne: contribuzioni che non rientrano nell’incentivo
Si ricorda che non rientrano nello sgravio:
- i premi INAIL;
- il contributo per TFR articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà (V. circ. inps n. 40/2018).
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