L’Elenco delle spese tecniche rientranti nel Superbonus 110%. Una percentuale delle spese relative all’opera che vanno dal 10% al 20% riguardano il Progettista, gli Asseveratori, il Computista metrico, ecc… . Quali tra queste spese sono agevolabili?
L’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio) ha istituito il Superbonus 110%. Il Comma 15 dell’art. 119 ha esplicitato che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni obbligatorie. È importante dunque approfondire il tema delle consulenze tecniche sul Superbonus 110%.
La norma, però, non ha quantificato l’ammontare massimo della spesa detraibile. L’unico elemento chiaro, pertanto, è il fatto che le spese tecniche rientrano nei massimali complessivi, senza godere di un massimale a sé stante.
A tale proposito è intervenuto il Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici). Nell’allegato A, al paragrafo 13.1, si precisa infatti che le spese tecniche relative ad interventi relativi Superbonus 110% sono detraibili per il committente fino agli importi massimi fissati dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
Si tratta in pratica del c.d. Decreto Parametri sulla base del quale – nell’ambito dei lavori pubblici – sono definiti gli importi da mettere a base di gara per gli affidamenti di contratti pubblici per servizi tecnici.
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Superbonus 110%: quali spese sono agevolabili?
Il paragrafo 13.1 dell’allegato A Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici), specifica, inoltre, che sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, comprese quelle per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE.
Ciò significa che non sono detraibili solamente le spese per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità. Tanto è vero che l’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), non esclude esplicitamente la detrazione di spese al di fuori dell’elenco di cui al Comma 15.
Inoltre, c’è da ricordare che l’art. 16-bis, Comma 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986), riguardante l’ordinaria detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, già prevedeva che le spese di progettazione, per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici, rientravano tra quelle detraibili nel limite del massimale che ordinariamente era pari a 48.000€.
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Consulenze tecniche Superbonus 110%: elenco spese professionali agevolabili
Si può affermare che le spese tecniche sono in linea di massima tutte agevolabili. Se ne riporta l’elenco completo, suddiviso secondo le diverse fasi di vita di un progetto:
- attività di studio preliminare: sono detraibili le spese per sopralluoghi, rilievi, verifica della conformità urbanistica, raccolta documentale, diagnosi energetica e Ape ante intervento, studio di fattibilità, valutazione tecnico-economica di massima;
- progettazione e impostazione dell’intervento: sono detraibili le spese relative alle pratiche urbanistico-edilizie iniziali, quelle per il progetto energetico e la relazione “Legge 10/1991”, l’asseverazione iniziale Allegato B per il Sismabonus, la redazione di computi, capitolati e contrattualistica, gli elaborati progettuali preliminari e/o definitivi e/o esecutivi, gli elaborati specialistici indispensabili quali relazione acustica;
- attività in fase esecutiva: sono detraibili le spese relative alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in cantiere, alla revisione tecnico-contabile, SAL e liquidazione, alle asseverazioni Allegato 1 e/o B-1 per il Sismabonus;
- attività in fase finale: sono detraibili l’Ape sull’edificio post intervento, le asseverazioni Enea, collaudo statico, Allegato B-2 per il Sismabonus, fine lavori, e le variazioni catastali ove necessario.
Si ricorda che l’inesistenza di abusi edilizi è condizione essenziale per poter usufruire del Superbonus 110%. In tal senso la verifica preliminare della regolarità urbanistica è un’attività essenziale. Poiché questa è una prestazione professionale connessa alla realizzazione degli interventi, anche questa è detraibile per il committente.
Le spese non agevolabili
Ricordiamo, invece, che eventuali spese per sanatorie edilizie non sono agevolabili.
Si segnala, infine, che le spese per i compensi a favore degli amministratori di condominio, in relazione alla gestione dei lavori condominiali straordinari, non sono comprese tra quelle agevolabili. In tal senso si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2020, punto 4.4.1.
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