Scopri in quali casi puoi fruire del Superbonus 110% per le schermature solari. Ecco per te una semplice guida sugli aspetti a cui prestare attenzione.
L’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), così come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 (la c.d. Legge di Bilancio 2021), prevede la possibilità di fruire del Superbonus 110% in caso di acquisto e/o posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti. Tuttavia, sono diverse le condizioni da rispettare per godere dell’incentivo. Ecco quindi per te una guida pratica.
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Superbonus 110% schermature solari: elenco degli interventi agevolabili
Come la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’intervento rientra tra quelli “trainati” rispetto a quelli di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), comma 1, lett. a), b) e c). In sostanza, per fruire del Superbonus 110%, l’acquisto e/o la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti deve essere abbinata ad un intervento di:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 percento della superficie disperdente lorda;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Il limite di spesa è fissato a 54.545,45€ per unità immobiliare (poiché la detrazione massima ammissibile è di 60.000,00€). Le schermature solari che danno diritto al Superbonus 110% sono tutte quelle sottoposte a marcatura CE obbligatoria ai sensi dell’allegato M al D.lgs. 311/2006. In particolare, sono ricompresi i seguenti prodotti suddivisibili in due distinti gruppi:
- schermature solari, ossia: tende da sole avvolgibili, cappottine, tende a rullo, pergole con schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili), tende per veranda, lucernari interni ed esterni, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, zanzariere integrate in apposite schermature solari (debbono avere il relativo valore Gtot, classe di prestazione energetica, secondo la norma EN 14501);
- chiusure oscuranti, ossia persiane, tapparelle, veneziane, frangisole, chiusure tecniche e oscuranti quali i balconi.
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I requisiti necessari per fruire dell’agevolazione
Per godere del beneficio fiscale, l’intervento deve avere le seguenti caratteristiche:
- le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti);
- nel caso di sola sostituzione di “chiusure oscuranti”, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico;
- per le “schermature solari” sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
- per le “chiusure oscuranti” sono ammessi tutti gli orientamenti;
- le “schermature solari” devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501;
- devono inoltre essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Superbonus 110% schermature solari: le spese ammissibili
Il Vademecum dell’ENEA, pubblicato il 21/01/2021, specifica quali sono le spese che beneficiano del Superbonus 110% per schermature solari, richiamando l’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020 (il c.d. Decreto Requisiti tecnici). In particolare, le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale comprendono:
- fornitura e posa in opera di “schermature solari” e/o chiusure oscuranti tecniche;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
- opere provvisionali e accessorie, quali i ponteggi.
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La correlazione con il Superbonus 110% per finestre comprensive di infissi
Tra gli interventi c.d. “trainati” di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), comma 2, vi è una gamma di lavori dotata di massimali di spesa del tutto autonomi. Tra questi vi sono:
- la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai sensi dell’art. 1, comma 345 della L. 296/2006 (la c.d. Legge di Bilancio 2007);
- l’installazione di schermature solari, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b), del D.L. 63/2013.
Dunque l’installazione di schermature solari risulta un lavoro distinto ed autonomo rispetto alla sostituzione di finestre comprensive di infissi. Tuttavia, vi sono dei punti di incontro. Il riferimento è in particolare ad alcune chiusure oscuranti influenti per la trasmittanza termica dell’unità abitativa che subisce l’intervento, quali le persiane, le tapparelle e gli oscuranti.
Quindi, in caso di sostituzione di questi elementi, a quale norma si fa riferimento per la determinazione dei massimali? All’art. 1, comma 345 della L. 296/2006 (la c.d. Legge di Bilancio 2007) o all’art. 14, comma 2, lett. b), del D.L. 63/2013? La risposta non è univoca e comporta infatti delle approfondite considerazioni.
Due possibili scenari per il calcolo dei massimali
I due interventi godono quindi di due autonomi limiti di spesa. Indicazioni su quale di essi bisogna considerare in relazione alla sostituzione di persiane, le tapparelle o gli oscuranti sono però fornite Vademecum ENEA, pubblicato il 5 marzo 2021. In esso è infatti chiarito che quando scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori sono sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro), le relative spese devono rientrare nei massimali relativi a questi ultimi.
Per concludere, dunque, possiamo riassumere la questione affermando che le spese per la sostituzione di persiane, tapparelle e oscuranti rientrano all’interno del bonus previsto per:
- la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai sensi dell’art. 1, comma 345 della L. 296/2006 (la c.d. Legge di Bilancio 2007), qualora vi sia contestuale sostituzione delle finestre (telaio o solo vetro);
- l’installazione di schermature solari, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b), del D.L. 63/2013, qualora le finestre non subiscono alcun intervento manutentivo.
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