Costituzione online Startup Innovativa: il CdS dice stop

di Michele Aquilino
costituzione online startup innovativa

Importante novità dal Consiglio di Stato. Accolto il ricorso dei Notai contro la costituzione online delle Startup Innovative. Ecco gli scenari che si aprono a seguito di questa sentenza.

Ancora novità e montagne russe per le imprese innovative italiane. Il tema che sta facendo discutere in questi giorni riguarda infatti la possibilità della costituzione online per le imprese che hanno i requisiti della Startup Innovativa. Possibilità che al momento appare preclusa per via della recente Sentenza n. 2643 del 29 marzo 2021 del Consiglio di Stato.

Stiamo parlando di un mondo – quello delle Startup Innovative italiane – che conta una popolazione di ben oltre 10.000 unità. Progetti di impresa ad alto rischio, ma fortemente innovativi. Progetti con età media molto giovane, di cui recentemente anche la politica sembra aver compreso il potenziale. Non sarà un caso se, in piena pandemia, sono state previste nuove misure di sostegno alle Startup Innovative. Si arriva dunque, oggi, a questo vero e proprio spartiacque nella storia delle imprese innovative in Italia. Per i giovani imprenditori digitali è una disgrazia o un vantaggio?

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I requisiti e le modalità per costituire una Startup Innovativa

Per approfondire il tema della costituzione online della Startup Innovativa, non possiamo fare a meno di ricordare rapidamente quali sono i requisiti previsti per questa tipologia di imprese. Non tutte le iniziative imprenditoriali, infatti, possono fregiarsi della qualifica di Startup Innovativa.

Introdotta dal DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, la Startup Innovativa si caratterizza per i seguenti requisiti sostanziali e formali.

Requisiti formali

  • essere una società di capitali (Spa, Srl, Srls, Sapa, Società Cooperativa) o una società europea;
  • risiedere in Italia o in uno Stato dell’Unione Europea;
  • non quotare in un mercato regolamentato le proprie azioni o quote societarie;
  • deve essere costituita da non più di 60 mesi (5 anni);
  • non essere stata costituita da una fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o di ramo d’azienda.

Requisiti sostanziali

  • divieto di distribuire gli utili e, nel caso si tratti di società già costituite, queste non devono aver distribuito utili;
  • l’oggetto sociale esclusivo o prevalente della società deve riguardare lo sviluppo, la produzione ed la commercializzazione di prodotti o servizi ad elevato valore tecnologico;
  • il fatturato annuo della società, a partire dal secondo anno, non deve superare i 5 milioni di euro.

Ulteriori requisiti

Inoltre, la società deve possedere necessariamente almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari almeno al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  2. devono essere impiegati collaboratori o dipendenti in possesso di un titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, per almeno 1/3 della propria forza lavoro. In alternativa si può impiegare personale in possesso di laurea magistrale in misura pari o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva;
  3. la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale.

Per approfondire il tema: Startup Innovativa: i requisiti per costituirla

Modalità per la costituzione

Le modalità di costituzione della Startup Innovativa sono (o meglio sono state, per diversi anni) sostanzialmente due, che possiamo distinguere in:

  • tradizionale;
  • elettronica.

La modalità tradizionale, valida fin dall’introduzione della Startup Innovativa nell’ordinamento italiano, è la stessa prevista anche per le società di capitali che non abbiano i requisiti delle Startup Innovative. È dunque previsto l’intervento del notaio, in virtù del fatto che l’atto costitutivo e lo statuto hanno la forma dell’atto pubblico. A seguito del passaggio notarile, si procede con l’iscrizione della società nel Registro Imprese e, in particolare, nella sezione speciale riservata alle Startup Innovative.

La modalità elettronica, invece, non richiede l’intervento del notaio in quanto avviene tramite una procedura online. La procedura è guidata e dunque agevola (ma non garantisce di per sé) il rispetto di tutti i canoni della procedura di costituzione e iscrizione della società. La modalità di iscrizione online è entrata ufficialmente in vigore a seguito del d.m. del MiSE del 17 febbraio 2016. Tale procedura, a differenza dell’altra, consente evidentemente di abbattere i costi di costituzione (venendo meno l’intervento, e dunque la parcella, del notaio), ma normalmente comporta tempi decisamente più lunghi per ottenere leffettiva iscrizione della società nel Registro Imprese.

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Costituzione online Startup Innovativa: cosa cambia con la sentenza del CdS?

In breve, la modalità di costituzione online delle Startup Innovative è stata oggetto di ricorso da parte del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN). Ciò in quanto – nonostante tantissime Startup siano state effettivamente costituite, nel tempo, con la modalità tradizionale – il d.m. 17 febbraio 2016 parla di modalità di costituzione “esclusivamente informatica”. Si crea dunque un contrasto con il DL 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33) che, invece, per l’appunto, prevedeva la costituzione possibile per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale” (cioè con firma digitale).

Ecco perché il decreto ministeriale è stato impugnato dal CNN e – a ragion veduta – ritenuto illegittimo dal Consiglio di Stato. Una formalità che di fatto, in questo momento, preclude del tutto una delle due strade finora praticate per la costituzione e la registrazione delle Startup Innovative.

Un secondo motivo – che potremmo definire più strettamente sostanziale – che ha determinato la decisione del Consiglio di Stato riguarda i controlli di legalità (ossia i controlli relativi al rispetto delle norme vigenti) relativi all’atto costitutivo e allo statuto. Pensiamo, ad esempio, ai controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti elencati più in alto. In sintesi, le Camere di Commercio non hanno, fra i loro “poteri” quello di effettuare questo tipo di controlli. Il controllo di legalità, pertanto, resta una prerogativa dei notai, al pari della redazione dell’atto pubblico richiesto per costituire una Startup Innovativa.

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