Fra norme di legge e coperture assicurative, il punto sugli infortuni sul lavoro. Quali adempimenti toccano al datore di lavoro? Una Guida in breve.
L’infortunio sul lavoro può essere definito come quella lesione subita da un soggetto, in occasione di lavoro e per una causa violenta, dalla quale derivi la morte o l’inabilità al lavoro. Proprio negli ultimi giorni, anche a seguito di drammatici eventi, si sono riaccesi i riflettori sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo articolo andremo quindi a vedere quali sono i fondamenti del rapporto assicurativo e quali i criteri per l’indennizzabilità dell’infortunio.
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Fondamenti della tutela contro il rischio di infortunio sul lavoro
L’art. 2110 c.c. elenca, fra gli eventi che determinano la necessità di forme di previdenza ed assistenza, l’infortunio e la malattia professionale. Come sappiamo, il verificarsi di uno di questi eventi comporta una sospensione dal lavoro, senza che vi sia una perdita della retribuzione o dell’impiego.
La disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è contenuta nel Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (d’ora in avanti T.U.), poi oggetto di una rilevante riforma attuata con il D.Lgs. 38 del 2000 che ne ha esteso l’ambito di tutela e introdotto un nuovo sistema di classificazione tariffaria.
Il rapporto giuridico assicurativo nasce in maniera automatica al verificarsi dei presupposti stabiliti dagli articoli 1 e 4 del T.U.
L’art. 1 del T.U. individua le cosiddette “attività protette”, ovvero quelle esposte ad un maggiore rischio di infortunio. Queste attività sono, in generale, tutte quelle svolte mediante l’utilizzo di macchine, apparecchi a pressione, apparecchi e impianti elettrici o termici. Vi rientrano inoltre:
- le attività degli opifici;
- laboratori o ambienti organizzati per lavori, opere o servizi che comportino l’utilizzo di tali macchinari.
Attenzione: non è necessario che tali impianti siano utilizzati con continuità. Lo stesso T.U. infatti chiarisce che l’obbligo di assicurazione sorge anche se gli apparecchi sono utilizzati in via provvisoria e non servano ad attività attinenti all’esercizio dell’industria.
Altri casi di obbligo assicurativo
L’assicurazione è altresì obbligatoria quando ricorre una delle 28 lavorazioni indicate al comma 3 dell’art.1 del T.U.. Tale elenco comprende disparate attività, fra le quali rientrano:
- le attività di costruzione, riparazione, demolizione di opere edili;
- produzione, estrazione, trasformazione di gas, acqua ed energia elettrica;
- le attività di magazzini di deposito merci;
- le attività delle macellerie;
- l’allestimento, la prova e l’esecuzione di pubblici spettacoli.
Il legislatore si è inoltre preoccupato del c.d. rischio ambientale. Non sono assicurati soltanto i lavoratori, quindi, addetti ad una determinata attività ma tutti coloro che, pur non essendo addetti a lavorazioni pericolose, possano entrarvi in contatto in quanto appartenenti ad un ambiente organizzato (si pensi, ad esempio, ad una fabbrica organizzata su due piani) e svolgano attività complementari alla prestazione lavorativa.
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Infortunio sul lavoro: chi sono i soggetti assicurati?
Il rapporto giuridico assicurativo si stabilisce, al ricorrere delle condizioni previste, fra tre soggetti. Essi sono:
- l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in veste di soggetto assicuratore;
- il datore di lavoro, in veste di soggetto assicurante;
- il lavoratore, in veste di beneficiario.
Si suole definire la tutela offerta dal T.U. come “universalistica”, in virtù dell’ampio novero di soggetti beneficiari. L’articolo 4 del T.U. dispone, infatti, che l’assicurazione si applica a tutti coloro che in modo permanente o provvisorio prestano, alle dipendenze e sotto la direzione altrui, opera manuale in qualsiasi modo retribuita.
Vi rientrano quindi, oltre ai lavoratori dell’impresa:
- i dirigenti;
- i co. co. co.;
- gli apprendisti;
- i lavoratori a chiamata;
- coloro che svolgono prestazioni di lavoro occasionale;
- gli insegnanti;
- gli studenti (nell’esercizio di determinate attività, ad esempio esercitazioni pratiche e di lavoro);
- i familiari del datore di lavoro che prestano alla sue dipendenze attività manuali;
- i riders, ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui (art. 1, 20 L. 76 del 2016).
Non sono tuttavia ricomprese, nell’obbligo di assicurazione, le attività di lavoro svolte a scopo domestico, salvo per i lavoratori addetti alla conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.
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Caratteristiche dell’infortunio sul lavoro
Chiarito dunque quando sorge l’obbligo assicurativo e quali sono i lavoratori beneficiari, andiamo a vedere quali sono i presupposti dell’indennizzabilità da parte dell’Istituto:
- la lesione da cui sia derivata la morte o l’inabilità al lavoro, temporanea assoluta o permanente (assoluta o parziale);
- la causa violenta;
- l’occasione di lavoro.
L’invalidità del lavoratore ne deve comportare l’astensione dal lavoro per almeno 3 giorni oltre quello dell’infortunio. Tali giorni, infatti, non sono coperti dall’intervento dell’Istituto e si dicono di carenza assicurativa. Essi saranno dunque a carico del datore di lavoro nelle misure stabilite dal T.U. all’art. 73, ovvero:
- 100% della retribuzione per il giorno dell’infortunio;
- 60% della retribuzione per i tre giorni successivi.
In seguito, il datore di lavoro avrà l’obbligo di integrare il trattamento economico di indennità giornaliera INAIL in base alle percentuali stabilite dal CCNL applicato.
Come già abbiamo detto, invece, la tutela dell’Istituto scatterà dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio e si estenderà per tutta la durata dell’inabilità, ovvero fino alla guarigione clinica del lavoratore. Essa ammonta al:
- 60% della retribuzione, dal 4° al 90° giorno successivo all’infortunio;
- 75% della retribuzione, dal 91° giorno in poi.
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Gli adempimenti del datore di lavoro
Qualora il datore fosse presente sul luogo di lavoro egli è obbligato, in base alle disposizioni del T.U., a fornire soccorso al lavoratore accompagnandolo in ospedale o chiamando i soccorsi.
Se invece il datore di lavoro non fosse presente, sarà onere del lavoratore informarlo prontamente dell’infortunio accaduto, pena la perdita di indennità economica per i giorni antecedenti a quelli in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.
Ricordiamo che, per aversi indennità economica dall’Istituto, l’infortunio deve determinare una assenza dal lavoro di almeno tre giorni. Tuttavia, sussisteranno obblighi comunicativi in capo al datore di lavoro anche nel caso in cui l’infortunio comporti assenza di soltanto un giorno. Avremo quindi una:
- comunicazione di infortunio, quando l’infortunio comporti l’assenza del lavoratore di almeno 1 giorno oltre quello dell’evento;
- denuncia di infortunio, se l’infortunio comporta assenza di almeno tre giorni.
Sia la comunicazione di infortunio che la denuncia devono essere fatte entro 48 ore dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’evento e devono essere corredate dagli estremi del certificato medico trasmesso all’INAIL dal medico competente o dalla struttura ospedaliera.
Se dall’infortunio deriva la morte o il pericolo di morte del lavoratore, allora il datore di lavoro deve effettuare tale denuncia entro le 24 ore. In questo modo, egli è esonerato dall’obbligo di darne notizia alle forze di pubblica autorità.
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