Le domande di Reddito di Emergenza (REM) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 potranno essere presentate all’INPS dal 1° al 31 luglio 2021.
Dopo le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, arrivano altri 4 mesi di Reddito di emergenza. Questo è quanto stabilito dal decreto Sostegni bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio.
Si fa notare che la nuova norma non proroga la misura del REM per i disoccupati che hanno terminato la Naspi, come previsto nel Decreto Sostegni 1. Per gli stessi si è invece provveduto ad eliminare la progressiva riduzione dell’Indennità di disoccupazione nei mesi successivi al 4° fino alla fine del 2021.
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Reddito di emergenza: novità
Pochi giorni fa l’INPS ha comunicato, sul proprio sito, che a partire dal 1° luglio e fino al 31 luglio sarà possibile inviare la domanda per ottenere le quote di giugno, luglio, agosto e settembre di Reddito di emergenza. Tuttavia, al momento non sono state pubblicate le istruzioni per accedere al beneficio, anche se i requisiti di accesso potrebbero rimanere invariati. Pertanto, di seguito riassumiamo le caratteristiche del Reddito di emergenza previsti per la precedente emissione.
Reddito di emergenza: i requisiti
I requisiti per richiedere il beneficio sono:
- valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REM (per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE);
- residenza in Italia del beneficiario;
- patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020; la soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro (il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
- ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro;
- nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
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Compatibilità Reddito di emergenza 2021
Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza da COVID-19. Nello specifico, si tratta delle indennità riconosciute ai
- lavoratori:
- autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata;
- stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- dello spettacolo;
- agricoli;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- domestici;
- marittimi;
- dello sport;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata.
Inoltre, il Reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:
- titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in Cassa Integrazione o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse;
- percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.
Come fare domanda
La nuova domanda per accedere al Reddito di Emergenza per le quote di giugno, luglio agosto e settembre può essere presentata all’Inps dal 1 luglio e fino al 31 luglio 2021 attraverso i seguenti canali:
- i CAF;
- gli istituti di patronato;
- il sito internet dell’INPS.
A tal proposito, dal 1 luglio è possibile accedere al servizio collegandosi alla pagina dedicata sul sito dell’Inps e autenticandosi con uno dei seguenti strumenti:
- PIN Inps personale;
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per quanto riguarda gli importi riconosciuti, si va da un minimo di 400 euro e fino ad un massimo di 840 euro in base al numero di componenti del nucleo famigliare.
Leggi di più: Decreto Sostegni Bis in Gazzetta Ufficiale: scarica il pdf