Cashback: sospensione per il secondo semestre 2021

di Antonella Salzarulo
cashback sospeso

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge n. 99 del 30 giugno che introduce varie misure urgenti. Cashback sospeso nel secondo semestre 2021. Sospese anche le cartelle di pagamento fino al 31 agosto.

Lo scorso 30 giugno si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha approvato un nuovo decreto legge che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro e dei consumatori.
Obiettivo di fondo: promuovere l’utilizzo della moneta elettronica e contrastare l’evasione fiscale. A tal proposito si prevedono crediti d’imposta per l’acquisto o il noleggio di POS in aggiunta all’azzeramento delle commissioni da pagare per le relative transazioni.

Cashback sospeso: il calendario dei rimborsi

Lo scorso 1° dicembre 2020 è partita la nuova misura ideata dal Governo per favorire l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Si tratta del cashback di Stato, ossia un rimborso sui pagamenti effettuati con mezzi diversi dai contanti. Con il Decreto legge n. 99 del 30 giugno 2021 però, si è disposta la sospensione del programma cashback e supercashback nel secondo semestre del 2021. In particolare, i rimborsi relativi ai periodi:

  • 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, saranno erogati entro il 30 novembre 2021;
  • 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022, saranno erogati entro il 30 novembre 2022.

Invece, il rimborso speciale (che ammonta a 1.500 euro) per acquisti con carte elettroniche ai primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni si applicherà per i semestri:

  • 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
  • 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.

Il fine appare chiaro: le risorse disponibili potranno essere impiegate per finanziare interventi in materia di ammortizzatori sociali.

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Sospesa anche la riscossione fino al 31 agosto 2021

Rinviati anche i termini di notifica delle cartelle da parte di Agenzia e Riscossione, nonché degli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Per questi la nuova data di riferimento è il 31 agosto mentre si differisce al 31 luglio prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari.

Quindi, con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si fa presente che, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 30 settembre 2021.

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