Si avvicina la scadenza dell’acconto Imu 2021. Scopri tutte le novità in vigore da quest’anno. In questa semplice guida tutte le indicazioni su scadenza, aliquote, calcolo degli importi da versare, modalità di versamento e codici tributo.
La prima scadenza del 2021 è ormai alle porte ed è importante fare attenzione a non commettere banali errori. Proprio in questo senso, ricapitoliamo tutto ciò che c’è da sapere sull’acconto Imu 2021: scadenza, aliquote, modalità di versamento e codici tributo da impiegare.
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Acconto Imu 2021: la scadenza
Il versamento dell’Imu avviene normalmente in due rate. La prima rata, o acconto Imu, deve essere versata entro il 16 giugno 2021. Le difficoltà economiche scaturite dall’emergenza Covid-19 hanno spinto all’esenzione dal versamento dell’acconto Imu per determinati soggetti.
La Legge 30 dicembre 2020. n 178 (Legge di Bilancio 2021) prevede al comma 599 dell’articolo 1 che non sia dovuta la prima rata dell’Imu relativa a:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Inoltre, il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), così come convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede all’articolo 6-sexies che non devono versare la prima rata Imu i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui allo stesso Decreto Sostegni. Essi hanno però diritto a questa esenzione solo in relazione agli immobili in cui viene esercitata l’attività di cui sono anche gestori.
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La successiva scadenza, quella della seconda rata o saldo Imu, è fissata al 16 dicembre 2021. Il contribuente può anche avvalersi della facoltà di versare l’imposta in unica soluzione al 16 giugno 2021.
Le aliquote e il calcolo dell’imposta
Ecco di seguito una tabella riepilogativa dell’aliquote Imu in vigore per il 2021:
Tipologia di immobile | Aliquota base | Aliquota massima |
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 0,5% | 0,6% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% | 0,1% |
Fabbricati merce (destinati alla vendita) | 0,1% | 0,25% |
Terreni agricoli | 0,76% | 1,06% |
Immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D) | 0,86% | 1,06% |
Immobili diversi dall’abitazione principale non rientranti nelle altre categorie | 0,86% | 1,06% |
Aree fabbricabili | 0,86% | 1,06% |
L’aliquota di base è il riferimento di partenza per ogni comune. Questi hanno la piena libertà di ridurre l’aliquota fino ad azzerarla o di aumentarla entro i limiti dell’aliquota massima. Fanno però eccezione gli immobili ad uso produttivo, la cui aliquota non può mai essere inferiore allo 0,76% che i comuni riversano allo Stato.
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Acconto Imu 2021: i codici tributo
Il versamento dell’Imu può avvenire tramite modello F24, bollettino postale o tramite il sistema PagoPA. Se l’imposta liquidata è inferiore a 12 euro, il versamento non è dovuto (bisogna in ogni caso verificare che il regolamento comunale non preveda un importo minimo inferiore).
Nel caso in cui si opti per il versamento tramite F24, è necessario prestare attenzione all’utilizzo dei codici tributo corretti. Come indicato dalla Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020, a quelli già istituti sin dall’introduzione dell’Imu, quest’anno si aggiunge il codice tributo 3939, relativo all’Imu dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Di seguito l’elenco completo dei codici tributo da impiegare per il versamento dell’Imu:
- 3912, per l’Imu dovuta sull’abitazione principale e le relative pertinenze;
- 3913, per l’Imu dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914, per l’Imu dovuta sui terreni;
- 3916, per l’Imu dovuta sulle aree fabbricabili;
- 3918, per l’Imu dovuta sugli altri fabbricati;
- 3923, per gli interessi da accertamento;
- 3924, per le sanzioni da accertamento;
- 3925, per l’Imu dovuta allo Stato sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 3930, per l’Imu dovuta al Comune sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 3939, per l’Imu dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
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