Adempimenti Super Ecobonus: quali sono e quando vanno effettuati

di Alessandro De Adamo
Adempimenti Super Ecobonus

Una Guida completa agli adempimenti tecnici per l’accesso al Super Ecobonus. Scopri l’elenco ordinato delle scadenze e dei soggetti coinvolti.

L’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), così come modificato dalla L. 30 dicembre 2020 n. 178 (la c.d. Legge di Bilancio 2021), ha previsto, ai commi da 1 a 3-bis e ai commi da 5 a 7, che in relazione agli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Grande attenzione va dunque rivolta agli adempimenti necessari per godere del Super Ecobonus.

Si ricorda che l’efficacia della proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea, che ancora latita. La detrazione è fruibile in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento della spesa. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

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Super Ecobonus: l’elenco degli Adempimenti

Il Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici) elenca all’articolo 6 quali sono gli adempimenti necessari per poter godere del Super Ecobonus. Quali sono questi adempimenti tecnici?

1. Relazione tecnica ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs.192/2005 e s.m.i.

Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare questi prospetti presso il Comune, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti.

2. Asseverazione tecnica

L’asseverazione tecnica va predisposta ai sensi dell’art. 8 dello stesso Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici). Questa deve attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il tecnico abilitato che la sottoscrive allega il
computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento. Si ricorda poi che l’asseverazione tecnica va predisposta ad ogni Stato Avanzamento Lavori (SAL). Infine, per quel che concerne l’asseverazione tecnica di fine lavori la il decreto prevede che vada trasmessa all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori a cura del professionista attestatore. A seguito di un controllo automatico, l’ENEA rilascia apposita ricevuta.

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Adempimenti Super Ecobonus

3. Gli attestati di prestazione energetica (APE) ante e post intervento

L’attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione preventiva e successiva all’esecuzione degli interventi, è obbligatorio sempre per qualsiasi intervento relativo al Super Ecobonus. La disciplina APE è quella regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Lo stesso Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici), all’art. 7 c. 2 precisa che “per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), punto v, – cioè gli interventi su le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE – fatto salvo quanto previsto al comma 1, è obbligatoria la produzione dell’attestato di prestazione energetica riferita all’intero edificio, prodotto nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell’Allegato A, il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al Decreto Linee Guida APE.”.

Questo è il cosiddetto APE convenzionale. L’APE convenzionale è un documento che deve essere allegato alle asseverazioni e caricato in formato PDF sul portale ENEA dedicato al Super Ecobonus.

Non è mai richiesto di caricare in un catasto regionale l’APE Convenzionale per il Super Ecobonus, poiché questo ha contenuti diversi da quelli dell’APE “tradizionale”. L’unico APE da depositare a catasto è quello ex post tradizionale, redatto dal certificatore energetico terzo per ogni unità immobiliare al termine dei lavori.

4. Certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica

Questa certificazione riguarda solo la circostanza in cui vi sia il cambio delle valvole termostatiche.

5. Scheda informativa

La scheda, redatta secondo il modello di cui agli allegati C e D del Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici), deve contenere tra i vari elementi i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito. La scheda va trasmessa all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori a cura del professionista attestatore, insieme all’asseverazione tecnica. A seguito di un controllo automatico l’ENEA rilascia apposita ricevuta.

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