Art Bonus: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Andrea Ziletti
art bonus

L’Agenzia delle Entrate si esprime sul tema dell’Art Bonus e delle erogazioni liberali ricevute da una Fondazione senza scopo di lucro.

Con risposta n. 526/2022, in data 28.10.2022, l’Agenzia delle Entrate ha evaso la richiesta di interpello avanzata da una Fondazione senza scopo di lucro, iscritta al Registro Unico del Terzo settore. L’interpello verte sul credito d’imposta c.d. Art Bonus. In particolare, l’istante rappresentava di esser stata costituita per promuovere la diffusione della cultura e dello spettacolo dal vivo, oltre che per la formazione in ambito artistico e la ricerca nell’ambito dei linguaggi contemporanei e delle nuove tecnologie. Nell’ambito di tale attività, dunque, la Fondazione aveva proceduto ad acquistare una cava dismessa per insediarvi un teatro.

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Art Bonus: l’interpello presentato dall’istante

Alla luce di ciò, l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se le erogazioni liberali ricevute per la realizzazione di tale struttura teatrale possano essere ammesse al credito di imposta previsto dall’art. 1, D.L. n. 83/2014 (c.d. Art Bonus), come dallo stesso ritenuto.

Ciò in quanto, agendo senza alcuno scopo di lucro e svolgendo la propria attività nel settore dello spettacolo, le erogazioni disposte a favore della Fondazione rientrerebbero a pieno titolo tra quelle previste dalla predetta norma che, come noto, prevede un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, prendendo le mosse dal dato normativo, ha richiamato innanzitutto il contenuto della propria Circolare n. 24/E del 31.07.2014, la quale individua gli scopi per i quali deve essere riconosciuto il c.d. Art Bonus. Ciò nonostante, al fine di individuare la soluzione del quesito sottopostole, l’Agenzia ha proceduto a richiedere formale parere al competente Ministero della Cultura che, pertanto, ha individuato i presupposti a fronte dei quali l’istante avrebbe potuto ottenere parere favorevole.

In particolare, secondo il Ministero, in caso di nuove strutture destinate allo spettacolo dal vivo, il riconoscimento del credito di imposta previsto dall’art. 1 del D.L. n. 83/2014 è subordinato alla natura pubblica dell’ente destinatario dell’erogazione liberale e non solo dall’assenza di scopo di lucro e dello svolgimento di attività di spettacolo in via esclusiva. Ciò considerato, non essendo la Fondazione istante un ente pubblico, le donazioni effettuate a suo favore non possono equipararsi alle erogazioni per le quali viene ammesso l’Art Bonus.

Scarica il testo della risposta 526/2022

A cura di Andrea Ziletti e Mauro Tosoni

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