Assegni per il nucleo familiare: gli importi 2020-2021

di Francesco Aquilino
assegni per il nucleo familiare

Pubblicate le nuove tabelle contenenti gli importi degli assegni per il nucleo familiare per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. Gli aventi diritto possono presentare domanda attraverso i servizi telematici dell’Inps. SCARICA LE TABELLE al link in fondo all’articolo.

Con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2020, l’Inps ha pubblicato le tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare in vigore per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. Gli importi sono individuati in base alla tipologia del nucleo familiare, al numero di componenti e al loro reddito complessivo.

Ma prima di arrivare alle tabelle appena pubblicate, riepiloghiamo tutto ciò che c’è da sapere sugli assegni familiari:

  • aventi diritto;
  • composizione del nucleo familiare;
  • calcolo del livello reddituale;
  • come e quando fare domanda.

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Assegni per il nucleo familiare: chi ne ha diritto?

Gli assegni familiari sono riconosciuti dall’Inps a determinate categorie di lavoratori, ossia:

  • dipendenti del settore privato;
  • dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

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Da chi è composto il nucleo familiare?

Ad ogni tipologia di nucleo familiare corrisponde una tabella di riferimento. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021, sono state quindi elaborate tredici diverse tabelle (SCARICA LE TABELLE al link in fondo all’articolo). Le variabili per individuare il tipo di nucleo e, di conseguenza, la tabella di riferimento sono:

  • numero di genitori;
  • numero di figli;
  • presenza di familiari inabili;
  • presenza di fratelli, sorelle, nipoti.

Una volta individuata la tabella di riferimento, per procedere al calcolo dell’importo spettante, si devono determinare due variabili da incrociare: il numero dei componenti del nucleo familiare e il reddito familiare annuo.

Il nucleo familiare ai fini del riconoscimento dell’assegno è composto da:

  • richiedente lavoratore o titolare della pensione;
  • coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • figli ed equiparati:
    • di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
    • maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione*;
    • studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione*;
  • fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione*;
  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico del richiedente, previa autorizzazione*.

* per ottenere l’autorizzazione all’inclusione nel nucleo familiare è necessario presentare una domanda attraverso l’apposito servizio telematico “Autorizzazione ANF”.

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Determinazione del reddito familiare annuo

Per accedere all’assegno, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato. Ai fini della domanda si prendono in considerazione i redditi prodotti nel corso del precedente anno solare. Quindi, per gli assegni familiari del periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 rilevano i redditi prodotti nel corso del 2019. Si considerano i redditi del nucleo familiare:

  • assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali;
  • esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Non si considerano invece nel calcolo:

  • il trattamento di fine rapporto (TFR);
  • i trattamenti di famiglia;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento e gli importi percepiti a titolo di assegno di cura;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

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Come e quando si può fare domanda per gli assegni familiari?

La domanda va presentata per ogni anno in cui se ne ha diritto. Nel caso in cui negli anni pregressi non si sia percepito l’assegno pur avendone diritto, è possibile richiederlo entro il termine di prescrizione di cinque anni.

La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso gli appositi servizi telematici dell’Inps. Si può accedere ai servizi in due modi:

  • direttamente sul sito www.inps.it, autenticandosi con il proprio PIN;
  • rivolgendosi ad un ente di patronato.

Fanno eccezione i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI), che devono presentare al datore di lavoro il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo.

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Chi effettua il pagamento degli assegni per il nucleo familiare?

L’assegno è pagato ai lavoratori dipendenti in attività dal datore di lavoro in busta paga. Solo in alcuni casi il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps, ossia quando il richiedente è:

  • addetto ai servizi domestici;
  • iscritto alla Gestione Separata;
  • operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
  • lavoratore di ditte cessate o fallite;
  • beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

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Assegni per il nucleo familiare: le tabelle in vigore dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021

Scarica al link sottostante le tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare in vigore per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. I livelli di reddito sono stati rivalutati dello 0,5% rispetto all’anno precedente, come conseguenza della variazione dell’indice dei prezzi al consumo.

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