A breve si potrà procedere alla richiesta del c.d. “assegno unico”. Il decreto legge n. 79 dell’8 giugno ha infatti stabilito beneficiari, importo e requisiti per richiederlo. Leggi l’articolo per saperne di più.
Lo scorso 8 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 79/2021, con il quale vengono fissati requisiti, beneficiari e importo dell’assegno unico (c.d. assegno ponte) per il secondo semestre dell’anno.
Novità in arrivo anche in materia di assegni per il nucleo familiare. In particolare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare già in vigore saranno maggiorati di:
- 37,50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
- 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.
Assegno unico: beneficiari
A partire dal 1 luglio 2021, potranno richiedere l’assegno unico i nuclei familiari che non percepiscono gli ANF (assegni al nucleo familiare), e quindi i:
- lavoratori autonomi;
- disoccupati.
Inoltre, bisognerà possedere un ISEE di valore non superiore al limite di 50.000 euro. Il valore dell’ISEE sarà determinante anche per il calcolo dell’importo mensile spettante, pari ad un massimo di 167,5 euro per figlio (ovvero di 217,8 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori).
Ma attenzione! Questo assegno spetterà esclusivamente per i figli minori, e non fino al compimento dei 21 anni di età del figlio.
Requisiti di accesso al beneficio
Oltre ad avere un ISEE fino a massimo 50.000 euro, per poter ottenere l’assegno unico è necessario essere*:
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
*E’ necessario rispettare uno dei requisiti.
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Assegno unico: scadenza
Per richiedere l’assegno unico bisognerà fare domanda all’INPS. Come? Semplice, il contribuente potrà provvedere autonomamente presentando domanda in modalità telematica utilizzando le proprie credenziali del sito oppure rivolgendosi ad un Istituto di patronato. Ad oggi, non sono ancora state pubblicate le istruzioni per procedere alla compilazione della domanda. Sappiamo però che i beneficiari dell’assegno unico avranno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Invece, in caso di invio successivo al 30 settembre 2021, l’assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.
Per quanto riguarda l’importo dell’assegno unico per i figli, questo sarà accreditato direttamente sull’IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. Mentre, in caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato per metà sull’IBAN di ciascun genitore.
Compatibilità con il reddito di cittadinanza
Il decreto legge n. 79 dell’8 giugno ha chiarito anche che l’assegno ponte è compatibile con il reddito di cittadinanza. Più precisamente, nella determinazione dell’importo del reddito di cittadinanza verrà tenuto in considerazione anche l’importo dell’assegno unico.
In sostanza, l’INPS eroga la somma spettante congiuntamente al reddito di cittadinanza, sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di RdC relativa ai minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata secondo la scala di equivalenza che è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE.
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