Il Mise ha pubblicato l’atteso decreto attuativo. Presenti tutte le indicazioni per l’asseverazione dei lavori ammessi al Superbonus 110%. Scarica gli allegati ministeriali con i moduli da impiegare per le asseverazioni.
Dopo le prime indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, è stato finalmente pubblicato sul sito nel Ministero dello Sviluppo Economico il primo decreto attuativo sui Superbonus 110%. In particolare il decreto ministeriale fornisce ai tecnici abilitati le indicazioni per procedere all’asseverazione degli interventi ammessi al Superbonus 110%. In allegato al decreto, il Mise ha pubblicato i modelli ufficiali delle asseverazioni da inviare ad ENEA. Scarica i due modelli allegati in fondo all’articolo.
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Il contenuto dell’asseverazione per interventi ammessi al Superbonus 110%
Il Tecnico Abilitato che assevera i lavori deve:
- anteporre alla sottoscrizione dell’Asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- apporre, all’atto della sottoscrizione, il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale che attesti la sua iscrizione all’Albo;
- indicare un’indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;
- dichiarare che il massimale della propria Polizza Assicurativa professionale è adeguato al numero di asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore ad euro 500.000 (la polizza deve essere allegata all’asseverazione).
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I termini e le modalità di trasmissione dell’asseverazione
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere (relativo almeno al 30% del valore complessivo dei lavori preventivati). Nel primo caso il modulo tipo è l’Allegato 1 al decreto, mentre nel secondo caso il modulo tipo è rappresentato dall’Allegato 2. Entrambi i moduli possono essere scaricati ai link presenti al termine dell’articolo.
La compilazione dell’asseverazione deve in ogni caso essere effettuata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, sulla base dei richiamati allegati. Il modello di asseverazione deve essere compilato, stampato, firmato in ogni pagina e timbrato sulla pagina finale, per poi essere scansionato e inviato telematicamente ad ENEA.
L’asseverazione che fa riferimento a lavori conclusi deve essere trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori. Quando, invece, l’asseverazione fa riferimento ad uno stato di avanzamento dei lavori, bisogna inoltrare nel termine massimo di 48 mesi l’asseverazione per la conclusione dei lavori, pena la perdita del diritto alle agevolazioni per la parte di lavori non completata.
I controlli di ENEA e le sanzioni
Spetta ad ENEA il compito di effettuare due tipologie di controlli:
- controllo automatico per il tramite del portale per verificare la completezza della documentazione;
- controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione.
Il controllo automatico sul portale
Il primo tipo di controllo è effettuato in automatico dal portale di ENEA su tutte le asseverazioni presentate. Nello specifico, per ogni istanza, verifica che:
- il beneficiario rientri tra quelli previsti dall’articolo 119, commi 9 e 10, del Decreto Rilancio;
- i dati tecnici dichiarati garantiscano il rispetto dei requisiti (di cui al decreto interministeriale dedicato) e della tipologia di edificio prevista dal Decreto Rilancio;
- sono rispettati i requisiti previsti per gli interventi “trainati”;
- i costi sono congrui rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale sui requisiti tecnici;
- l’Asseverazione è regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal Tecnico Abilitato;
- nell’Asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- sia indicata la pec del Tecnico Abilitato;
- la Polizza di Assicurazione professionale sia adeguata.
Effettuato il controllo automatico, ENEA rilascia la ricevuta informatica con codice identificativo della domanda.
I controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni
ENEA elabora inoltre un piano di controlli a campione da sottoporre alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico. Il campione deve essere pari almeno al 5% delle asseverazioni presentate. In tutti i casi verrà espletato un controllo documentale, a cui seguirà almeno nel 10% dei casi anche un controllo in situ. I risultati di tali controlli sono trasmessi con cadenza bimestrale al Ministero. Un eventuale esito negativo comporta l’avvio del procedimento sanzionatorio.
Le sanzioni
I Tecnici Abilitati sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Inoltre, qualora il fatto costituisca reato, è possibile anche l’applicazione delle sanzioni penali. L’eventuale contestazione è trasmessa al Tecnico via pec. Infine, le informazioni relative alle asseverazioni non rispondenti al vero sono inoltrate all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e all’ordine professionale di appartenenza del tecnico.
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