Asseverazioni Sismabonus Acquisti: la guida completa

di Alessandro De Adamo
Asseverazioni Sismabonus Acquisti

Il Sismabonus Acquisti, anche quando dà diritto all’agevolazione maggiorata al 110%, prevede una procedura più snella rispetto a quella del Superbonus 110%. Scopriamo il perché attraverso un focus sulle asseverazioni necessarie per accedere al Sismabonus Acquisti.

Continua il focus sul Sismabonus Acquisti. Presentato in un precedente articolo l’incentivo con particolare riferimento ai requisiti di accesso, approfondiamo adesso i vantaggi legati alla procedura. Infatti, rispetto a quanto previsto in via generale per il Superbonus 110%, il Sismabonus Acquisti richiede un iter più snello anche quando dà diritto all’agevolazione maggiorata al 110%. Per comprenderne i motivi, analizziamo nel dettaglio le asseverazioni richieste per accedere al Sismabonus Acquisti. Successivamente, poniamo in evidenza gli aspetti che rendono che semplificano l’accesso all’incentivo.

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Sismabonus Acquisti: l’elenco delle asseverazioni necessarie

I soggetti coinvolti nel rilascio delle asseverazioni sismiche sono:

  • il Progettista;
  • il Direttore Lavori Strutturale;
  • il Collaudatore Statico.

Tutti e tre i soggetti devono infatti produrre delle asseverazioni in momenti diversi del progetto. Si riporta dunque l’elenco cronologico delle asseverazioni con l’indicazione del soggetto firmatario.

A) Asseverazione del Progettista – Allegato B al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58

L’Asseverazione del Progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di Costruire allo sportello competente stabilito dalle normative regionali. Tale asseverazione può essere prodotta in un secondo momento ma necessariamente prima dell’inizio dei lavori.

In considerazione del fatto che l’estensione dell’agevolazione alle zone sismiche 2 e 3 decorre dal 1° maggio 2019, l’ottenimento dei benefici fiscali ha efficacia retroattiva per tutte le procedure autorizzatorie avviate dopo il 1° gennaio 2017. Solo per queste procedure l’agevolazione spetta comunque se l’Asseverazione del Progettista viene consegnata allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) entro la data di stipula del rogito (vedasi in tal senso la Risposta all’Interpello n. 26 dell’8 Gennaio 2021).

B) Asseverazione del Direttore Lavori Strutturale – Allegato B1 al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58

L’Asseverazione del Direttore Lavori attesta che i lavori eseguiti corrispondono al progetto definitivo.

C) Asseverazione del Collaudatore Statico – Allegato B2 al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58

Il Collaudatore Statico, provvede infine ad attestare che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto, seppur già asseverata dal Direttore Lavori.

Asseverazioni Sismabonus Acquisti

Computo metrico non necessario per l’accesso all’incentivo

La Commissione Consultiva per il Monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle Linee Guida ad esso allegate, con il Parere n. 3/2021 del 7 aprile 2021, ha precisato che nel caso di Sismabonus Acquisti “non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve essere compilata la sezione del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell’intervento, anche qualora il beneficio fiscale faccia riferimento alla detrazione maggiorata del 110%“.

Ciò in quanto la detrazione in questione è commisurata al prezzo di acquisto dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non ha relazione col costo complessivo dell’intervento richiesto nel predetto modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.

Un’ulteriore conferma in tal senso è arrivata dall’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 556 del 25 Agosto 2021.

Sismabonus Acquisti: non è richiesta l’attestazione dei SAL

Occorre notare, infine, l’unitarietà dell’operazione relativa al Sismabonus Acquisti. Un gran vantaggio dato che l’iter di cessione del credito viene svolto interamente a saldo al momento del rogito dell’immobile. Di conseguenza non si rendono mai necessari la produzione delle asseverazioni e il rilascio del visto di conformità in relazione a singoli stati di avanzamento dei lavori (SAL), circostanza che moltiplicherebbe gli adempimenti in capo a tecnici ed intermediari.

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