Un’analisi completa delle dibattute Asseverazioni Tecniche necessarie per l’accesso al Super Ecobonus. Approfondiamo questo aspetto per evitare di incorrere in errori.
Le asseverazioni sono un tema centrale e delicato nelle procedure per il Super Ecobonus. L’asseverazione tecnica va predisposta ai sensi dell’art. 8 del Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici), a cura di un tecnico abilitato. Per soggetto abilitato si intende quel professionista idoneo per la progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.
Questa definizione, contenuta nello stesso Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Requisiti Tecnici), non lascia margini d’interpretazione. Per intenderci, sono tecnici abilitati gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali. Costoro devono agire entro i limiti di competenza stabiliti dalla legge professionale e dai regolamenti che disciplinano la loro attività.
Leggi di più: Adempimenti Super Ecobonus: quali sono e quando vanno effettuati
Super Ecobonus: quante sono le Asseverazioni necessarie?
Il contenuto delle asseverazioni è disciplinato dal Decreto 6 Agosto 2020 del MISE (il c.d. Decreto Asseverazioni) pubblicato contestualmente al Decreto Requisiti Tecnici.
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere (SAL), nei limiti previsti all’art. 119, comma 13-bis, del Decreto Rilancio ed è redatta:
- con il modello di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a) del c.d. Decreto Asseverazioni, con riferimento allo stato finale dei lavori;
- con il modello di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del c.d. Decreto Asseverazioni, con riferimento ai vari Stato di avanzamento lavori (SAL).
Si ricorda che per gli interventi di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio) gli Stati di avanzamento dei lavori (SAL) non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Quindi, per ciascun intervento, il modello di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del c.d. Decreto Asseverazioni, può essere prodotto al massimo due volte:
- al raggiungimento del 30% dei lavori;
- al raggiungimento del 60% dei lavori.
Leggi di più: Consulenze fiscali Superbonus 110%: le agevolazioni
La necessità di un’adeguata polizza assicurativa in capo agli attestatori
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Al fine di tutelarsi da questo rischio, al di là dell’obbligo normativo disposto dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), comma 14, risulta opportuno per il tecnico che assevera – sia che sia ingegnere, architetto, geometra o perito industriale – stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. L’Assicurazione deve assicurare un’ultrattività di almeno 8 anni dal rilascio dell’Asseverazione, poiché fino a tale scadenza l’Agenzia delle Entrate può eseguire gli opportuni controlli.
Leggi di più: Lavori ammessi al Superbonus 110% per il 2021
Super Ecobonus: contenuto delle Asseverazioni
Fermo restando il fatto che i modelli precompilati delle Asseverazioni di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a) e b) del c.d. Decreto Asseverazioni, sono riportati in calce allo stesso Decreto, occorre effettuare delle precisazioni in merito a quale procedura i tecnici abilitati devono seguire.
Innanzitutto, il tecnico abilitato esecutore dell’incarico, dopo aver completato il modello precompilato, lo stampa e lo sottoscrive. Appone anche il timbro fornito dal collegio o dall’ordine professionale attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’albo professionale e di svolgimento della libera professione.
Costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità:
- la dichiarazione espressa con la quale il tecnico abilitato specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6;
- la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni;
- la copia della polizza di assicurazione;
- la copia del documento di riconoscimento;
- il computo metrico calcolato.
Leggi di più: Imposte sull’acquisto della casa: la guida completa
Asseverazioni Super Ecobonus: la comunicazione all’ENEA
Le Asseverazioni di cui all’art. 2, comma 7, lettera a) e b) del c.d. Decreto Asseverazioni, vanno compilate online nel portale informatico ENEA dedicato, previa registrazione da parte del tecnico abilitato. La stampa del modello compilato, come detto debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.
La trasmissione all’ENEA va effettuata:
- con il modello di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a) del c.d. Decreto Asseverazioni, entro novanta giorni dal termine dei lavori;
- con il modello di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del c.d. Decreto Asseverazioni, al più presto, una volta raggiunto Stato di avanzamento lavori (SAL), allo scopo di poter quanto prima applicare lo sconto in fattura o cedere il credito. Al di là di questa avvertenza, per quest’ultima asseverazione non sussiste una scadenza legale.
A seguito della trasmissione, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
Leggi di più: Super Sismabonus: il concetto di Unità Strutturale