Firmato il Decreto ministeriale che estende l’assicurazione INAIL anche ai lavoratori autonomi del settore spettacolo. Le modifiche alla normativa e gli adempimenti a carico dei committenti.
Con un comunicato stampa del 12 Gennaio 2022 il Ministro Orlando rende noto di aver firmato il decreto attuativo della previsione contenuta nell’articolo 66, comma 4 del Decreto Legge Sostegni Bis. La novità costituisce una <<svolta sul versante della salute e sicurezza dei lavoratori dello spettacolo>>; infatti prevede l’estensione dell’obbligo dell’assicurazione INAIL (infortunio e malattia professionale) a tutti i lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti al FPLS (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo)
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Assicurazione Inail spettacolo: la situazione prima del decreto
Prima della modifica apportata dall’articolo su citato, l’obbligo assicurativo INAIL trovava applicazione solo nei confronti dei lavoratori subordinati dello spettacolo e non, invece, nei confronti dei prestatori d’opera.
Infatti, con la circolare INAIL n.19 del 27 marzo 1995, l’Istituto ha chiarito che l’obbligo assicurativo deve essere esteso a favore dei lavoratori dello spettacolo laddove questi svolgano attività in qualità di lavoratori subordinati ovvero in quanto soci alle dipendenze della società di appartenenza, a nulla rilevando il carattere del rapporto di lavoro (determinato o indeterminato) e sempre che vi sia soggezione al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, indipendentemente dalla retribuzione percepita.
La circolare in questione ha permesso di superare un vecchio orientamento che postulava una limitazione della tutela antinfortunistica nei confronti dei lavoratori dello spettacolo sulla base della mancanza dei requisiti soggettivi previsti dal T.U. in materia antinfortunistica emanato con D.P.R. 1124/1965, ossia i caratteri della manualità e della subordinazione.
Ebbene, l’Istituto ha stabilito che, anche se la pronuncia non è estendibile a diverse categorie di lavoratori (prestatori d’opera, autonomi), purtuttavia è possibile desumere il principio che la tutela antinfortunistica del personale subordinato dello spettacolo deve basarsi sul concetto di rischio.
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Assicurazione Inail spettacolo: cosa cambia con il Sostegni Bis
La novità apportata dal decreto attuativo dell’articolo 66 comma 4 del Decreto Sostegni Bis è l’estensione dell’obbligatorietà dell’assicurazione INAIL a tutti i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, creato dopo la soppressione dell’ENPALS e che si occupa della tutela previdenziale del settore) indipendentemente dalla forma contrattuale di rapporto lavorativo, quindi anche agli autonomi.
Sebbene sia necessaria l’iscrizione al FPLS, non rileva tuttavia la presenza di obbligo contributivo verso il fondo.
Dal 1° Gennaio 2022, quindi, dovranno essere dichiarate all’INAIL le prestazioni dei:
- Lavoratori autonomi;
- Lavoratori autonomi esercenti attività musicali (codice 500);
- Orchestrali delle fondazioni lirico-sinfoniche;
- Lavoratori autonomi che esercitano attività remunerate di insegnamento/formazione;
- Lavoratori autonomi che esercitano attività remunerate di carattere promozionale;
- “Marginali” (ossia tutti quei lavoratori autonomi che sono esonerati dagli obblighi informativi e contributivi verso l’INPS in base alle previsioni della Finanziaria del 2017).
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Quali sono gli adempimenti per il committente?
Innanzitutto, il committente che ha in programma di instaurare un rapporto di lavoro autonomo con uno dei soggetti di cui sopra dovrà (se non l’ha già fatto), deve presentare una denuncia di iscrizione all’INAIL per ottenere la P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale). Effettuati i necessari controlli, l’INAIL procederà poi a comunicare alla società i dati della posizione assicurativa aperta.
Nella denuncia di inizio lavori, da effettuare entro 30 giorni, i datori di lavoro dovranno indicare le lavorazioni effettuate dai lavoratori e l’importo dei compensi lordi che si prevede di corrispondere durante l’anno in corso e una stima per il prossimo.
Successivamente, i committenti dovranno versare il premio assicurativo dovuto per l’anno 2022 con l’autoliquidazione INAIL 2022/2023 da effettuarsi entro il 28 Febbraio 2023, indicando gli imponibili lordi corrisposti ai lavoratori nel corso del 2022.
Il calcolo del premio sarà effettuato sui compensi corrisposti nell’anno di riferimento, fermo restando il premio minimo giornaliero dell‘ammontare di 49,91 euro. Le voci di rischio saranno quelle previste dalle tabelle delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario” e “Altre attività”. L’ammontare del premio, invece, sarà determinato da apposito decreto del Ministero del Lavoro e MEF.
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