Associazione di promozione sociale (APS)

di Antonella Salzarulo
associazione di promozione sociale

Nel presente articolo andremo ad analizzare gli organi sociali delle Associazioni di promozione sociale.

L’associazione di promozione sociale (Aps) è una particolare categoria di ente del terzo settore che svolge attività di interesse generale a favore dei soci (in forma esclusiva o meno), i loro familiari o a terzi. Si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti ai propri enti associati e si differenzia dalle organizzazioni di volontariato (Odv) in base ai destinatari delle attività svolte. Non possono acquisire la qualifica di associazione di promozione sociale:

  1. i circoli privati;
  2. le associazioni, riconosciute e non, che:
    • prevedono limitazioni di tipo discriminatorio per l’ammissione di nuovi soci;
    • prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa;
    • collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

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Associazione di promozione sociale: gli Organi sociali

In questo paragrafo andremo ad individuare quelli che sono gli organi sociali delle associazioni di promozione sociale.

Nello specifico, gli organi sociali delle Aps sono:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Organo di controllo;
  • Revisore dei conti.

Per quanto riguarda gli ultimi due, la nomina è prevista in particolari circostanze e al superamento di determinati limiti come analizzeremo più avanti.

L’assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci, che si riunisce almeno una volta all’anno, è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci che hanno diritto ad un voto a testa. Essa ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone il numero dei componenti;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio;
  • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti (soci), eletti dall’Assemblea (i primi amministratori invece sono nominati dall’atto costitutivo). Esso dura in carica tre anni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. In particolare:

  • elegge tra i propri componenti il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
  • predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
L’organo di controllo

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo settore. Nelle associazioni di promozione sociale la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, non è obbligatoria ma è prevista qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Ricordiamo che i componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il revisore legale dei conti

Qualora l’Organo di controllo non eserciti il controllo contabile è necessario nominare il Revisore legale dei conti (monocratico o collegiale). Tuttavia, tale organo è previsto solo nel caso in cui l’associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

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