Con la Circolare n. 56/2021, l’INPS delinea i confini di questa importante agevolazione. Esonero del 100% dei contributi per chi assume giovani lavoratori. Requisiti e misura dell’esonero.
L‘INPS fornisce il provvedimento attuativo su una delle misure più attese degli ultimi mesi. Stiamo parlando dell’esonero contributivo del 100% per l’assunzione di lavoratori under 36. La misura che agevola l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2021. Si tratta di un provvedimento fondamentale – soprattutto in questa fase storica – che muove in due direzioni:
- contrastare la dilagante disoccupazione giovanile;
- garantire maggiore liquidità alle imprese.
Vediamo dunque quali sono i requisiti per accedere alle agevolazioni e quali sono le condizioni delle stesse.
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Esonero contributi 100% per assunzione Under 36: tutti i requisiti
La Circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021 delinea i confini dell’esonero contributivo. Richiamando la Legge di Bilancio, essa ricorda che l’agevolazione riguarda, con riferimento agli anni 2021 e 2022:
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Naturalmente, al fine di evitare “pratiche scorrette”, l’agevolazione spetta ai datori di lavoro che, con riferimento alle medesime qualifiche e unità produttive interessate dalle assunzioni, non abbiano effettuato nei 6 mesi precedenti l’assunzione né effettueranno nei 9 mesi successivi alla stessa:
- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi.
Requisiti soggettivi del lavoratore e del datore di lavoro
Per godere dell’agevolazione in esame, è previsto che:
- il lavoratore non abbia compiuto 36 anni alla data della prima assunzione agevolata;
- il datore di lavoro operi nel settore privato, compreso il comparto agricolo (escluse dunque le PP.AA.);
- il datore di lavoro non operi nel settore finanziario (es. banche e istituti di credito).
Sempre con particolare riferimento al datore di lavoro, inoltre, questi deve rispettare le seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Requisiti oggettivi del rapporto di lavoro
Detto della necessità di trattarsi di una nuova assunzione a tempo indeterminato o della trasformazione di un rapporto a tempo determinato in tempo indeterminato, la Circolare n. 56 del 12 aprile 2021 prevede ulteriori vincoli. In particolare, sono esclusi dall’agevolazione:
- i rapporti di lavoro c.d. intermittente;
- i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato.
La Circolare specifica inoltre che l’esonero spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
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Misura dell’esonero: sgravio del 100%
La misura dell’agevolazione è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino al limite massimo di 6000 euro annui. In particolare, la soglia mensile massima è da intendersi pari a 500 euro. Nel caso, invece, di rapporti instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile va riproporzionata assumendo una misura pari a 16,12 euro per ogni giorno di esonero contributivo.
Lo sgravio va proporzionalmente ridotto, inoltre, nei casi di lavoro part-time.
Ma per quanto tempo si gode di questo esonero? L’agevolazione spetta per un periodo massimo di 36 mesi dalla data dell’assunzione. Tale periodo si estende invece a 48 mesi nei casi in cui i datori di lavoro effettuino assunzioni in una sede o in un’unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
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Condizioni e casi particolari
La Circolare n. 56 fornisce anche alcuni chiarimenti in merito a casi particolari, di cui riportiamo alcuni fra i più interessanti. È previsto, ad esempio, che possa fruire dell’esonero contributivo il datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.
Ancora, nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
Infine, con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, purché la data di decorrenza dei relativi rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.
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