A due anni dalla sua introduzione è pronta finalmente a partire la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Analizziamo quindi il contenuto del decreto attuativo.
Introdotta già dal decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi non ha trovato applicazione per oltre due anni. Ora, con l’adozione di un decreto del Ministero del Turismo datato 29 settembre 2021, la banca dati sembra finalmente prossima ad avere un’applicazione concreta.
Ogni struttura ricettiva ed ogni immobile destinato a locazioni brevi deve essere dotato di un codice identificativo. Oltre ad esso vanno comunicate diverse altre informazioni. Analizziamo quindi il contenuto del decreto attuativo per conoscere nel dettaglio le modalità di realizzazione e gestione della banca dati.
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Banca dati strutture ricettive e locazioni brevi: il contenuto informativo
Nella banca dati sono raccolte le seguenti informazioni relative a strutture ricettive e immobili destinati alle locazioni brevi:
- tipologia di alloggio;
- ubicazione;
- capacità ricettiva;
- estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività;
- soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
- codice identificativo regionale o, per attività ubicate in Regioni che non adottano un proprio codice, codice alfanumerico.
Nello specifico, in relazione a quest’ultimo punto, si consideri che le Regioni e le Province autonome possono attribuire un codice identificativo alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Per le strutture ubicate nelle Regioni e nelle Province autonome che non adottano un proprio codice identificativo, esso sarà generato come codice alfanumerico dalla banca dati stessa.
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Costituzione e gestione della banca dati
La realizzazione e la gestione della banca dati è affidata ad un soggetto, gestore di una piattaforma informatica, a cui Regioni e Province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo dovrà essere siglato un protocollo di intesa tra:
- Ministero del Turismo;
- Regioni e Province autonome.
Previo parere del Garante della Privacy, il protocollo stabilirà:
- i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le strutture;
- il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati;
- le modalità di aggiornamento della banca dati;
- il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione del codice identificativo in ogni comunicazione, offerta e promozione.
Le Regioni e le Province autonome che non sottoscrivono il protocollo d’intesa dovranno invece fornire alla banca dati tutte le informazioni richieste con cadenza semestrale. In particolare, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
Obblighi pubblicitari e sanzioni
Tutte le informazioni contenute nella banca dati, compreso il codice identificativo, sono pubblicate sul sito del Ministero del Turismo. L’accesso alle informazioni da parte degli utenti è tuttavia possibile solo a seguito di registrazione.
L‘obbligo di indicazione del codice identificativo regionale o, in alternativa, del codice alfanumerico, in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza interessa:
- i titolari delle strutture ricettive;
- i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo;
- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
- i gestori di portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici.
Il codice deve essere indicato ed esposto in modo da garantire la sua visibilità. Il mancato rispetto degli obblighi pubblicitari comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5000 euro. La sanzione raddoppia in caso di reiterazione della violazione.
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