Il fallimento produce una serie di effetti giuridici nei confronti del fallito e dei suoi creditori. In questo articolo andremo ad analizzare quelli che sono i risvolti penali del fallimento, la differenza tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice nonché la previsione di circostanze aggravanti e attenuanti.
L’art. 216 della Legge fallimentare (l. 267/1942), così come rimodulato con il d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, disciplina il reato di bancarotta fraudolenta. Attraverso la bancarotta l’imprenditore sottrae del tutto o in parte il proprio patrimonio dalle pretese dei creditori. Si tratta di un reato di derivazione arcaica: lo stesso nome deriva dall’abitudine medievale di rompere il tavolo o la cassa in legno del banchiere insolvente.
La bancarotta semplice
Il delitto in esame si differenzia nelle due diverse tipologie:
- bancarotta semplice;
- bancarotta fraudolenta.
Il primo tipo si origina normalmente da una imprudenza dell’imprenditore che si concretizza:
- in spese personali o familiari eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- nell’aver dissipato il proprio patrimonio con investimenti non convenienti;
- nell‘aver aggravato il proprio dissesto con colpa grave;
- nel non aver soddisfatto le obbligazioni di una precedente procedura esecutiva.
Per tali condotte, l’art. 217 della Legge fallimentare prevede la pena della reclusione da sei mesi a due anni. La stessa sanzione si applica al fallito che, nei tre anni precedenti all’evento, non abbia tenuto correttamente i libri e le altre scritture contabili obbligatorie per legge.
La bancarotta fraudolenta
La fattispecie di bancarotta fraudolenta si caratterizza, invece, per delle condotte che si possono verificare:
- prima o durante il fallimento per mezzo di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione dei beni del fallito con l’intento doloso di arrecare un danno ai creditori (cd. bancarotta fraudolenta patrimoniale);
- prima del fallimento procurandosi un ingiusto profitto a danno dei creditori distruggendo o falsificando i documenti contabili necessari alla corretta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (cd. bancarotta fraudolenta documentale);
- prima o durante la procedura fallimentare eseguendo pagamenti o simulando titoli di prelazione, favorendo illecitamente alcuni creditori rispetto ad altri (cd. bancarotta fraudolenta preferenziale).
Le prime due ipotesi vengono punite con la reclusione da tre a dieci anni; la terza, considerata più lieve, è sanzionata con la pena da uno a cinque anni. A questa, in tutti e tre i casi, si somma la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio dell’impresa commerciale per dieci anni e l’incapacità, per il medesimo periodo, ad esercitare uffici direttivi presso imprese altrui.
Bancarotta fraudolenta: la descrizione delle condotte
Affinché si concretizzi la bancarotta fraudolenta, la norma propone numerose condotte, tutte molto diverse tra loro. Nello specifico:
- la distrazione: consiste nel conferire al bene una destinazione diversa da quella prevista dalla legge. In concreto, l’imprenditore fa fuoriuscire dal proprio patrimonio, senza alcun pagamento in corrispettivo, beni che avrebbero potuto essere usati per soddisfare i creditori. In questo modo egli aggrava il proprio stato di insolvenza;
- l’occultamento: si concretizza nel celare i beni patrimoniali rendendo impossibile il loro utilizzo in seno alla procedura di liquidazione giudiziale;
- la dissimulazione in cui i beni patrimoniali non vengono sottratti materialmente ai creditori, ma l’imprenditore impedisce che questi rientrino nella procedura soddisfatoria facendo credere che siano di proprietà altrui. L’occultamento in questo caso avviene per mezzo di apposito negozio giuridico simulato;
- la distruzione: si ha quando il bene viene materialmente annientato con conseguente annullamento anche del suo valore economico;
- la dissipazione, ovvero la distruzione giuridica della ricchezza (ad esempio, sperperando in maniera ingiustificata i beni patrimoniali con atti a titolo gratuito o oneroso);
- la sottrazione: si tratta di una condotta diretta a togliere all’organo della liquidazione giudiziale la possibilità di acquisire i libri e le altre scritture contabili.
La falsificazione dei documenti
In materia di bancarotta fraudolenta documentale, rileva la falsificazione che consiste nella creazione di un documento fasullo o nella sostituzione di uno originale con quello modificato ad hoc. L’esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti può essere inserito nella categoria dei falsi ideologici attuati attraverso la predisposizione di atti falsi o l’effettuazione di dichiarazioni false, con il risultato di indurre in errore gli organi del fallimento sull’esistenza delle passività patrimoniali.
La tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili è sicuramente considerabile come un’attività di falsificazione al fine di impedire il corretto soddisfacimento dei creditori.
La previsione di circostanze aggravanti e attenuanti
Aumenti di pena sono previsti qualora dalle condotte in esame si origini:
- un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- la commissione di più reati di bancarotta fraudolenta;
- l’esercizio di un’attività di impresa commerciale vietata.
In tali situazioni, la pena è aumentata fino alla metà. Se il danno patrimoniale derivante dal reato è, invece, di speciale tenuità, la legge stabilisce una riduzione fino a un terzo delle pene base previste.
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