Incentivo del 40% sui nuovi impianti su immobili abitativi eseguiti nella regione. Lo stabilisce la Legge Regionale FVG n. 1 del 2 febbraio 2023. C’è tempo per le domande fino al 15 novembre.
Gli incentivi del Bando Fotovoltaico del Friuli Venezia Giulia sono concessi a fondo perduto nella misura non superiore al 40% del costo totale dell’intervento (sostenuto a partire dal 1° novembre 2022) per cui è richiesto l’incentivo, con riferimento alle spese ritenute ammissibili e secondo i seguenti limiti per ciascuna tipologia di intervento:
In caso di obbligo di utilizzo di pannelli fotovoltaici pigmentati o coppi fotovoltaici, a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle Amministrazioni competenti o della Soprintendenza, si applicano i seguenti limiti:
Leggi di più: Contributi per le Comunità Energetiche: la guida completa
Bando Friuli Venezia Giulia Fotovoltaico: il requisito soggettivo
Possono partecipare al presente bando le persone fisiche residenti nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia al momento della domanda, proprietarie o titolari di diritti reali e personali di godimento formalmente riconosciuti in un atto registrato riferito all’unità immobiliare ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l’intervento e che sono intestatarie o cointestatarie delle fatture relative al medesimo intervento.
È richiesto inoltre che gli interventi siano realizzati a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale aventi categorie catastali da A1 a A9 e A11, situate nel territorio regionale.
L’atto di proprietà o relativo ai diritti reali o personali di godimento riferito all’unità immobiliare ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l’intervento deve essere stato registrato in data antecedente a quella di presentazione della domanda.
Ciascuna persona fisica può presentare domanda per una sola unità immobiliare. Per la stessa unità immobiliare, inoltre, è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento prevista nel presente bando. Le tipologie di interventi A1 e A3 sono tra loro alternative.
Leggi di più: Bonus Edilizi e CCNL: obbligo di indicazione in fattura
Bando Friuli Venezia Giulia Fotovoltaico: cumulabilità con altri contributi
L’incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l’intervento oggetto di incentivo ad eccezione:
- delle detrazioni fiscali in base al cosiddetto “Superbonus 110% – 90%”, di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
- dei contributi regionali di carattere straordinario finalizzati all’acquisto e all’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica, concessi ai sensi dall’articolo 5, commi da 25 a 27 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
Restano fermi inoltre eventuali divieti o limitazioni di cumulo previsti per altri incentivi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore. In particolare, si ricorda che in attuazione della deliberazione 574/2014/R/EEL dell’AEEGSI e delle Regole Tecniche del GSE per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW, operanti in scambio sul posto e che beneficiano degli incentivi di cui ai decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (primo Conto Energia), l’installazione di sistemi di accumulo non è compatibile con l’erogazione degli incentivi stessi. Tale condizione di incompatibilità permane anche a seguito di interventi di potenziamento dell’impianto di produzione fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, operanti in scambio sul posto e che beneficiano degli incentivi di cui al primo Conto Energia, con la successiva installazione di un sistema di accumulo. Non sono pertanto ammissibili interventi su impianti che abbiano fruito del Primo Conto Energia in scambio sul posto.
Leggi di più: Comunità energetiche e Superbonus: i limiti sul cumulo
Bando Friuli Venezia Giulia Fotovoltaico: le spese ammissibili e non ammissibili
Sono ammesse in particolare le spese
- relative all’acquisto e installazione degli impianti;
- i lavori correlati;
- i sistemi per la gestione energetica e il monitoraggio dell’impianto;
- le spese tecniche;
- le spese di istruttoria e di gestione della pratica;
- gli oneri di sicurezza sostenuti per l’intervento;
- l’IVA.
Ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 7/2000 non sono ammissibili in ogni caso le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da un soggetto che, rispetto al richiedente, sia in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o da società rispetto alle quali il richiedente abbia ruolo di socio o amministratore o da società in cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente.
Non sono ammissibili inoltre le spese documentate da fatture che non siano riconducibili alla realizzazione dell’intervento finanziato individuato nella domanda o precedenti al 1° novembre 2022.
Leggi di più: Comunità Energetiche Rinnovabili: le novità da ARERA
Bando FVG Fotovoltaico: come presentare la domanda
La domanda di incentivo, deve essere presentata esclusivamente online a pena di inammissibilità attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” della Regione Friuli Venezia Giulia tramite
- smart card o business key usb, o
- SPID di livello 2.
La procedura IOL sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 22 febbraio 2023 e fino alle ore 17.00 di martedì 15 novembre 2023.
Con provvedimento del Direttore centrale competente potrà essere disposta la sospensione dei termini del presente bando nonché la sua riattivazione, in relazione all’entità della dotazione finanziaria anche con riferimento alle procedure contabili di chiusura dell’anno finanziario.
La documentazione necessaria
Per presentare domanda è poi necessario essere in possesso della seguente documentazione, di data uguale o successiva al 1° novembre 2022:
- dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte (allegato I di cui all’art. 7 del decreto 22 gennaio 2008 n. 37) o, solo per gli impianti fino a 800 W comunicazione unica di cui alla deliberazione ARERA 4 agosto 2020 n. 315/2020/R/EEL, qualora non in possesso di dichiarazione di conformità;
- fatture cartacee o corrispondenti all’originale conservato nel proprio cassetto fiscale o documenti equivalenti contenenti le indicazioni identificative dell’intervento e del soggetto, intestate o cointestate al beneficiario contenente l’indicazione delle forniture e dei lavori eseguiti e l’indicazione dell’immobile a servizio del quale è stato eseguito l’intervento (Tutte le spese indicate nelle fatture devono essere dettagliate per voci di costo)
- quietanze di pagamento, con l’indicazione degli estremi delle fatture o dei documenti equivalenti;
- dichiarazione della ditta esecutrice, resa sul modello predisposto dalla Regione, attestante, tra l’altro, la realizzazione dell’intervento, l’immobile ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l’intervento e i dati relativi agli impianti (da rendere obbligatoriamente per le tipologie A1 E B1);
- documentazione riportante le prescrizioni specifiche della Soprintendenza o di altre amministrazioni competenti (solo in caso di obbligo di utilizzo di pannelli fotovoltaici pigmentati o coppi fotovoltaici).
I proprietari, i titolari di diritti reali o personali di godimento riferiti all’unità immobiliare ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato l’intervento devono inoltre essere in possesso dell’atto registrato in data antecedente a quella di presentazione della domanda.
Leggi di più: Comunità Energetiche Rinnovabili: IVA e imposte dirette nell’autoconsumo