La Guida aggiornata su fatture elettroniche e marca da bollo, in base a quanto previsto dal Provvedimento 4 Febbraio 2021 n. 34958 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Scopri quando applicare la marca da bollo sulle e-fatture e le nuove scadenze di pagamento.
Le Specifiche Tecniche contenute nel Provvedimento 4 Febbraio 2021 n. 34958 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate indicano i casi in cui l’Agenzia delle Entrate provvede ad integrare con il bollo una fattura elettronica che ne è sprovvista. Di conseguenza è facile ricavare i casi in cui apporre la marca da bollo sulle e-fatture, distinguendoli da quelli in cui non è richiesta. Analizziamo dunque nel dettaglio la questione, approfondendo anche gli aspetti legati alle nuove scadenze in vigore dal 1° gennaio 2021.
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Bollo sulle e-fatture: quando va apposta la marca da bollo?
L’imposta di bollo deve essere applicata per le fatture con codici natura:
- N2.1 – Fatture non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità (art. 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972). (Le prestazioni di servizio in reverse charge ex art. 7-ter venivano fatturate fino al 2020 con il codice natura N6. Per queste non vi era dunque l’obbligo di apposizione della marca da bollo. Le nuove Specifiche Tecniche relative alla fatturazione elettronica, versione 1.6.2 – Provvedimento del 20 aprile 2020, operative obbligatoriamente dal 2021, prevedono invece che per le prestazioni di servizio in reverse charge ex art. 7-ter venga indicato il codice natura N2.1, con conseguente obbligo di apposizione della marca da bollo)
- N2.2 – Operazioni non soggette in mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972; art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario; art. 74 del D.P.R. n. 633/1972).
- N3.5 – Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento (art. 8, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).
- N3.6 – Altre operazioni non imponibili (beni in transito, depositi IVA).
- N4 – Operazioni esenti (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972).
Resta ferma l’applicazione del bollo solamente se l’importo complessivo dato dalla sommatoria delle voci della singola fattura collegate ai predetti codici sia superiore ad €77,47.
Quando non va apposta la marca da bollo? Attenzione alle novità
Le Specifiche Tecniche del Provvedimento 4 Febbraio 2021 n. 34958 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate non indicano tra i codici da assoggettare a bollo alcune operazioni per le quali fino al 2020 veniva applicata la marca da bollo. Si tratta in particolare dei codici:
- N1 – Operazioni escluse dalla base imponibile, come le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).
- N3.4 – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 9 del D.P.R. n. 633/1972).
Bollo sulle fatture elettroniche: le scadenze per effettuare i pagamenti
L’art. 1 del DM 4 dicembre 2020 del MEF ha istituito dal 2021 nuove scadenze per il pagamento dei bolli riferiti alle fatture elettroniche.
Entrando dunque nel dettaglio, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è invece effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di €250, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento. Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di €250, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.
I pagamenti riferiti al terzo e al quarto trimestre non sono invece mai rimandabili rispetto alla scadenza ordinaria fissata all’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, anche laddove l’importo dovuto risulti inferiore ad €250.
Si riporta in tal senso uno schema riassuntivo:
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