Dopo i pasticci del Decreto RIlancio, finalmente è ufficiale: confermato anche per il mese di Aprile il Bonus 600 euro per i Professionisti iscritti alle Casse private. Ecco a chi spetta e come fare per ottenerlo.
Importanti novità sul Bonus 600 euro per il mese di Aprile riservato ai Professionisti iscritti alle Casse private. Si sblocca finalmente una situazione che aveva destato parecchia preoccupazione. Se il Bonus infatti era arrivato in automatico per gli iscritti INPS, il Decreto Rilancio aveva complicato la situazione per i Professionisti con Cassa. Un evidente errore formale aveva bloccato di fatto l’iter normativo, creando un ritardo di qualche settimana. Con il decreto interministeriale del 29 maggio 2020, invece, arriva la conferma dell’indennizzo anche con riferimento al mese di Aprile. Vediamo dunque nel dettaglio a chi spetta questo bonus e come ottenerlo.
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Quali professionisti hanno diritto al Bonus?
Rientrano nel campo di applicazione della norma tutte le categorie professionali che non versano i contributi all’INPS ma alla propria Cassa di previdenza privata. Di seguito un elenco di tutte le categorie professionali ammesse al beneficio:
- Notai (CNN);
- Avvocati (Cassa Forense);
- Ingegneri e Architetti (Inarcassa);
- Geometri (CIPAG)
- Dottori Commercialisti (CNPADC);
- Ragionieri ed Esperti Contabili (CNPR);
- Farmacisti (ENPAF);
- Veterinari (ENPAV);
- Consulenti del Lavoro (ENPACL);
- Periti Agrari e Agrotecnici (ENPAIA);
- Medici e Odontoiatri (ENPAM);
- Agenti, spedizionieri e corrieri (FASC);
- Giornalisti (INPGI);
- Biologi (ENPAB);
- Infermieri (ENPAPI);
- Psicologi (ENPAP);
- Periti Industriali (EPPI);
- Attuari, Chimici, Geologi, Dottori Agronomi e Dottori Forestali (EPAP).
Gli Agenti e Rappresentanti di commercio (ENASARCO) hanno diritto all’indennità di 600 euro erogata dall’INPS.
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Bonus Aprile esteso a tutti i professionisti: quali sono i limiti di reddito
Il decreto interministeriale afferma che tutti i beneficiari del Bonus di Marzo risultano automaticamente ammessi al quello di Aprile. Un’unica importantissima specificazione riguarda l’obbligo di risultare iscritti alla propria Cassa professionale entro e non oltre il 23 febbraio 2020.
Riepiloghiamo dunque i requisiti previsti. A differenza di quanto previsto per il Bonus riservato agli iscritti INPS, per questa indennità sono previsti dei limiti di reddito. Bisogna infatti tener conto di due soglie che determinano l’ammissione al beneficio. In particolare, il bonus spetta:
- ai lavoratori che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza Coronavirus;
- ai lavoratori che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero professionale in conseguenza dell’emergenza Coronavirus.
Per cessazione dell’attività, di cui al punto 2, si intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, di cui al punto 2, si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Si può accedere al bonus, infine, solo se:
- non si è titolari di pensione;
- non si è lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
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Casi di incompatibilità
Il decreto chiarisce che non può beneficiare del Bonus chi ha già usufruito di altre misure introdotte dal Decreto Cura Italia come:
- cassa integrazione;
- Bonus INPS;
- reddito di cittadinanza;
- reddito di emergenza.
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Come e quando presentare la domanda
Una importante previsione del decreto riguarda l’erogazione automatica del Bonus per i beneficiari della mensilità di Marzo. Chi ha già avuto Bonus di Marzo, quindi, non dovrà presentare una domanda.
Chi non ha percepito il Bonus per il mese di Marzo, invece, dovrà presentare domanda a partire dall’8 Giugno 2020. La scadenza ultima è invece fissata per l’8 Luglio 2020.
La richiesta deve essere inoltrata al proprio Ente previdenziale, secondo lo schema da esso predisposto. Alla domanda va allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del bonus. Va presentata, inoltre, una autodichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 455, in cui si afferma di:
- essere lavoratore autonomo/libero professionista non titolare di pensione e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non essere già percettore di indennità previste dal decreto Cura Italia, né del reddito di cittadinanza;
- non aver presentato per il medesimo fine, domanda ad altro Ente di previdenza;
- aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore alle soglie previste (35.000 o 50.000 euro a seconda dei casi);
- aver chiuso la partita Iva fra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito rispetto al primo trimestre 2019 per i titolari di redditi compresi tra i 35.000 e i 50.000 euro.
Le domanda saranno valutate dall’Ente di previdenza, che erogherà tempestivamente il bonus di 600 euro ai soggetti in possesso dei requisiti. L’indennità in oggetto non concorre alla formazione del reddito e dunque non sarà assoggettata ad imposte.
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