Ritorna il Bonus Baby Sitter. Fino a 100 euro a settimana per servizi di baby-sitting. Occhio ai requisiti e alle modalità per richiederlo. Beneficio per figli fino a 14 anni. Ecco le categorie di lavoratori ammesse al Bonus.
Aumentano le restrizioni e con esse i problemi per tante famiglie. La DAD (didattica a distanza) in molti casi mette in difficoltà i genitori hanno ancora la possibilità di lavorare, ma non in smart working. Ecco perché è tornato anche nel 2021 il Bonus Baby Sitter. Introdotto dal D.L. n. 30 del 13.03.2021, il Bonus Baby Sitter mira a rendere meno gravosi i servizi di assistenza familiare che si rendono necessari durante questa fase di restrizioni, che stanno interessando anche le attività scolastiche.
Vediamo dunque quali sono le categorie di lavoratori che possono beneficiare del Bonus Baby Sitter, a quanto ammonta il Bonus e come fare per richiederlo.
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A chi spetta il Bonus Baby Sitter 2021? Soggetti e requisiti
L’art. 6 del D.L. 30/2021 individua le categorie di genitori cui spetta il Bonus in base alla gestione INPS di appartenenza. Rientrano fra questi:
- lavoratori autonomi (es. iscritti Gestione Artigiani e Commercianti);
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
Attenzione! La norma estende la platea dei beneficiari, prevedendo che “il Bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari”.
Per quanto riguarda invece i figli beneficiari dei servizi finanziati, è previsto che questi siano conviventi e minori di 14 anni.
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Limiti ed esclusioni
A differenza del precedente Bonus Baby Sitter erogato nel corso del 2020, non vi è un tetto massimo personale di spesa. L’unico vero limite è di natura temporale. Questa misura infatti resterà in vigore fino al 30 giugno 2021.
Una esplicita esclusione, invece, riguarda le famiglie in cui almeno uno dei genitori fruisca dell’astensione oppure del congedo parentale. Non dimentichiamo che a queste casistiche si aggiunge sempre lo smart working.
In altre parole, la fruizione del Bonus è esclusa anche nel caso in cui uno dei due genitori rientri nelle categorie viste prima, ma l’altro sia un lavoratore dipendente che già gode di una di queste tre possibilità:
- astensione;
- congedo parentale;
- smart working.
Il Bonus, infine, risulta incompatibile e dunque non cumulabile con il Bonus Asilo Nido.
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Importo, erogazione e domanda: come si ottiene il Bonus?
Come dicevamo, in questo caso non esiste uno specifico monte ore o un tetto massimo del Bonus spettante al singolo richiedente. L’import del Bonus è infatti stabilito in un massimo di 100 euro a settimana, nell’ambito dei seguenti limiti di carattere generale:
- scadenza della misura al 30 giugno 2021;
- esaurimento dei fondi messi a disposizione dal Governo per 282,8 milioni di euro (relativi però a tutte le misure di sostegno alle famiglie, compresi i congedi parentali).
Anche stavolta, per chiedere ed ottenere il Bonus bisognerà utilizzare il Libretto Famiglia. Qualora il genitore committente e l‘operatore prestatore di servizi (baby-sitter) non siano ancora anagrafati sul portale INPS, sarà necessario effettuare prima questo passaggio. Solo a quel punto, sarà possibile richiedere specificamente l’erogazione degli importi necessari per la prestazione di baby-sitting, con riferimento ai periodi interessati da tale necessità.
L’INPS si riserva attività di monitoraggio e controllo sulla corretta fruizione dei fondi.
Il D.L. 30/2021 precisa inoltre che il Bonus potrà essere erogato direttamente al richiedente – non in aggiunta, ma in alternativa – per la comprovata iscrizione a:
- centri estivi;
- servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- servizi socio-educativi territoriali;
- centri con funzione educativa e ricreativa;
- servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
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