Il bonus sul box auto resta valido anche per il 2021. Si tratta di una detrazione del 50%. Attenzione tuttavia ad alcune trappole da tener presente nella propria strategia green di utilizzo dei crediti fiscali.
L’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 prevede al comma 1, lett. d), che la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per la realizzazione di posti auto pertinenziali. Si tratta del c.d. “Bonus 36%” con un limite massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, usufruibile in 10 quote annuali di pari importo nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Per effetto dell’ultima Legge di Bilancio è stato rinnovato l’art. 16 del D.L. 63/2013, il quale ha innalzato la portata di tale bonus edile al 50% con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Di fatto, il bonus sul box auto è stato confermato anche per il 2021.
Come riporta la guida dell’Agenzia delle Entrate relativa alle “Ristrutturazioni edilizie” l’agevolazione è riconosciuta oltre che per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati, nel limite delle spese direttamente imputabili alla costruzione.
Attenzione però, in questa seconda circostanza
- deve esserci un patto di vendita di cosa futura del parcheggio tra il costruttore e il potenziale beneficiario del bonus ab origine;
- i box auto devono essere effettivamente venduti dal costruttore a seguito della realizzazione dell’opera direttamente al beneficiario della detrazione fiscale.
In tal caso è richiesto che il costruttore rilasci un’apposita attestazione. I box auto venduti da un privato ad un altro privato restano pertanto esclusi da tale beneficio fiscale. Quindi è sbagliata l’idea che l’acquisto di un qualsiasi box auto possa permettere all’acquirente di godere del Bonus Box Auto 50%.
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Bonus Box Auto 2021: il vincolo pertinenziale
Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti auto ed autorimesse è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo. Se il box auto è in corso di costruzione occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con l’abitazione.
La definizione normativa di pertinenza è contenuta nell’art. 817 del codice civile, ai sensi del quale: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.
Come rendere un box auto una pertinenza?
- In caso di acquisto del box auto – Al momento della sottoscrizione dell’atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, deve essere riportata la pertinenzialità;
- In caso di costruzione del box auto – Nella concessione edilizia presentata dal tecnico competente deve risultare il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione.
Attenzione: la legge non richiede che l’immobile di cui il box è pertinenza sia abitazione principale.
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Detrazione 50% acquisto box auto: alcune dritte
- Non vi sono limiti al numero di box auto per i quali si può beneficiare della detrazione da quanto risulta implicitamente dalla norma e dalla prassi.
- La costruzione può anche essere realizzata in economia. Resta però fermo che la detrazione è limitata alle spese sostenute per la realizzazione del box pertinenziale.
- L’obbligo di pagamento con c.d. “Bonifico Parlante” può essere superato. Infatti, come riporta la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 18 novembre 2016 si può ritenere che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, il contribuente possa fruire della detrazione anche in assenza di “Bonifico Parlante”, a condizione che ottenga dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. Sono possibili quindi i pagamenti con bonifico ordinario o con assegno.
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Bonus Box Auto 2021: i limiti per i beneficiari
Segnalo infine tre questioni.
- Gli acquisti di Box Auto non sono citati dall’art. 119 del D.L. 34/2020: restano pertanto esclusi dal novero degli interventi trainati per i quali è possibile beneficiare del Bonus 110%. Resta pertanto sempre fermo il limite di detrazione del 50%.
- Il Bonus Box Auto 50% non viene citato né dall’art. 121 del D.L. 34/2020 né dalle Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”: ciò significa che la detrazione d’imposta in oggetto non è cedibile né all’appaltatore o ad un soggetto terzo. L’unico modo per utilizzarla è portarla in dichiarazione dei redditi a scomputo dell’IRPEF lorda.
- Come gli altri bonus previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, anche il Bonus Box Auto 50% rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia. Ricordo che la Circolare 30/E del 22/12/2020 ha confermato al punto 4.4.3 che per effetto del rinvio, contenuto nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir, gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano nello stesso limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili. Pertanto il massimale di spesa di 96.000€ per unità immobiliare se già utilizzato per il Sismabonus o per altri Bonus Ristrutturazioni non può più essere usufruito per il Bonus Box Auto 50%.
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