Bonus Edilizi e CCNL: obbligo di indicazione in fattura

di Alessandro De Adamo
bonus edilizi e ccnl

L’ambito applicativo del nuovo adempimento complica ulteriormente l’attività di tutti gli operatori. Un breve riassunto delle regole generali introdotte dall’articolo 28-quater del decreto Sostegni-Ter.

Per i bonus edilizi scatta l’obbligo di indicazione dei CCNL applicati nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture. Un ulteriore adempimento, dunque, che appesantisce ancora il carico burocratico legato agli interventi in edilizia oggetto di agevolazioni fiscali. La novità è contenuta nell’articolo 28-quater dell’Allegato 1 al Decreto Sostegni Ter. Di seguito, tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo adempimento.

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Bonus edilizi e obbligo di indicazione del CCNL: requisito oggettivo

L’adempimento è dovuto per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e cioè:

  • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
  • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
  • le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
  • solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  • gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;

eseguiti ai fini dell’ottenimento di tutti i bonus fiscali in vigore.

I bonus edilizi interessati dalla novità

Sono quindi sottoposti a questa nuova normativa:

  • il Superbonus 110% di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020;
  • il Bonus 75% per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020;
  • il Bonus ristrutturazioni 50% di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e all’art. 16 del D.L. 63/2013;
  • l’Ecobonus 50-65% di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013;
  • il Sismabonus 50-80-85% di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies, ivi compreso il “Sismabonus acquisti”;
  • il Bonus facciate 60% di cui all’art. 1 della L. 160/2019, comma 219;
  • il Bonus 50% per l’installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera h);
  • il Bonus 50% per interventi per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013;
  • il Bonus mobili 50% di cui al comma 2, art. 16 del D.L. 63/2013;
  • il Bonus verde 36% di cui all’art. 1 della L. 205/2017, comma 12.

L’adempimento vige a prescindere dalla modalità di utilizzo della detrazione; quindi non cambia se:

  • la detrazione è portata direttamente in dichiarazione dal committente;
  • viene applicato lo sconto in fattura;
  • viene esercitata la cessione del credito d’imposta.

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Obbligo di indicazione del CCNL: i lavori non edili

Segnalo che tra i lavori c.d. edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rientrano:

  • i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno (cioè i lavori di falegnameria);
  • il montaggio dei serramenti;
  • la fornitura e posa degli impianti elettrici ed idraulici.

Le imprese specializzate nelle predette attività applicano contratti del lavoro diversi da quelli edili (ad esempio, metalmeccanico), qualora non eseguano anche opere edili. È il caso ad esempio dell’idraulico di professione, ma non dell’impresa di costruzioni che in organico ha un idraulico come dipendente. Tali figure sono dunque esonerate dall’indicazione del CCNL applicato.

Obbligo di indicazione del CCNL: requisito quantitativo e soggettivo

La previsione si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, facendo riferimento al complesso dei lavori da eseguirsi (quindi come indicati e descritti nella documentazione afferente al procedimento edilizio – importo che peraltro dovrebbe essere indicato nella notifica preliminare), e non solo a quelli delle imprese che si occupano dei lavori edili.

L’obbligo si applica tuttavia solamente alle imprese che eseguono i lavori edili propriamente detti, quindi quelli di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

A titolo di esempio, ipotizziamo la presenza di una SCIA per un intervento di manutenzione straordinaria su un’abitazione consistente nella sostituzione degli infissi ed in varie opere edili interne. Il costo totale dell’opera indicato nella notifica preliminare ammonta a 100.000€, di cui 50.000€ relativi agli infissi. Qualora il serramentista sia un’impresa ad hoc, risulta esonerato da tale adempimento poiché non svolge un’attività edile di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Viceversa limpresa che esegue le opere edili interne è obbligata a rispettare la nuova previsione normativa, anche se l’opera edile in sé è inferiore a 70.000€.

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Bonus edilizi e obbligo di indicazione del CCNL: l’adempimento

Il soggetto-datore di lavoro che esegue opere edili è tenuto a indicare

  • nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori), e
  • nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi

qual è il contratto collettivo utilizzato del settore edile, nazionale e/o territoriale, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.

L’Agenzia delle Entrate all’interno della Circolare 19/E del 27 maggio 2022 ha riassunto quali sono i codici dei contratti collettivi assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), rientranti tra quelli stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008. Nel dettaglio l’elenco dei codici è il seguente:

  • F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) – ultimo contratto del 3 marzo 2022 firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil);
  • F015ultimo contratto del 4 maggio 2022 firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil);
  • F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) – ultimo contratto del 29 luglio 2019 firmato da Confapi Aniem e dai sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil).

Una nota per gli imprenditori: come verificare qual è il codice del contratto collettivo che avete in vigore? Nel sito del CNEL.

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Bonus edilizi e obbligo di indicazione del CCNL: requisito temporale

Il predetto adempimento acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data, cioè dal 28 maggio 2022.

Ma come determinare la data di avvio dei lavori?

Per i procedimenti edilizi che prevedono una espressa comunicazione di inizio dei lavori (Permesso di costruire e Scia alternativa), si avrà riguardo alla data ivi indicata.

Il discorso è più complesso per i procedimenti che non prevedono tale indicazione, come la SCIA, la CILA, la CILAS e la CIL.

In tal caso occorre guardare le date indicate:

  • nella stessa SCIA, CILA, CILAS e CIL, poiché i predetti titoli edilizi non prevedono un’ulteriore comunicazione di inizio lavori, e
  • nella notifica preliminare trasmessa all’ASL ai sensi dell’art. 99 del D. Leg.vo 81/2008.

A parere di chi scrive, in un’ottica cautelativa, qualora le due date non coincidano occorre fare riferimento alla data più recedente tra le due.

Ad esempio se la notifica preliminare trasmessa all’ASL riporta la data del 29 maggio 2022 mentre la CILA è stata trasmessa riportando la data del 22 maggio 2022, occorre considerare come data di avvio lavori il 29 maggio 2022; sicché il nuovo adempimento risulta dovuto.

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