Una Guida esaustiva e pratica in merito a come predisporre le fatture riferite ai vari bonus edilizi in vigore.
In tema di bonus edilizi sono molti i dubbi degli operatori. In questo articolo proverò a fare un po’ di chiarezza.
Fatture elettroniche: il problema degli spazi delle righe
Rispondo subito alla prima domanda: come è possibile scrivere un elenco dettagliato di dati nella fattura elettronica?
La domanda deriva dal fatto che numerosi programmi non permettono di compilare oltre un certo numero di caratteri per riga. Occhio però, il limite riguarda solo le righe in cui vi sono i valori quantitativi. Viceversa, le righe descrittive, cioè quelle in cui i valori di prezzo, quantità ed aliquota iva non sono indicati, non hanno limiti dimensionali.
Quindi il problema inerente la lunghezza delle descrizioni riferite ai bonus edilizi non si pone: occorre infatti compilare gli elementi generali della fattura in una o più righe descrittive, liberamente disponibili su tutti i programmi delle software house.
Bonus edilizi: gli elementi generali che devono essere riportati in ogni fattura elettronica
Entrando nel dettaglio, in ogni fattura elettronica inerente interventi di ristrutturazione edilizia occorre innanzitutto che siano indicati:
- L’indirizzo dell’immobile oggetto dei lavori;
- I dati catastali aggiornati dell’immobile oggetto dei lavori;
- Gli estremi del titolo edilizio rilasciato dal Comune in merito all’intervento manutentivo fatturato (se vi sono più titoli edilizi, in virtù dei diversi interventi, come ad esempio una SCIA ed una CILAS è buona usanza richiamare entrambi);
- Gli estremi del contratto d’appalto sottoscritto con il committente.
Leggi di più: Come si compila una fattura: tutti gli elementi essenziali
Bonus edilizi: gli elementi specifici che devono essere riportati in ogni fattura elettronica
Venendo ora all’oggetto dell’intervento, premetto con una questione particolarmente delicata: sia quando gli appalti sono quantificati a corpo sia quando sono quantificati a misura l’intervento non costituisce un unicum a livello fiscale. Infatti,
- O viene predisposta una fattura per ogni tipo di bonus edile coinvolto nell’intervento;
- O viene predisposta un’unica fattura contenente tante righe quanti sono i tipi di bonus edili coinvolti nell’intervento.
Ovviamente il ragionamento vale tanto a stati avanzamento lavori quanto a saldo.
Per ogni tipo di bonus edile chiamato in causa occorre obbligatoriamente specificare nella o nelle fatture:
- Un minimo di dettaglio in merito ai lavori eseguiti – ciò non significa per forza un computo metrico, ma una descrizione che faccia capire nel concreto l’oggetto della fattura (ad esempio non basta inserire “Opera di miglioramento sismico”, va bene invece “Demolizione e ricostruzione di solai antisismici”; ancora, non basta scrivere “Sostituzione del sistema di riscaldamento”, va bene invece “Rimozione e smaltimento della caldaia e dei termosifoni e contestuale installazione di una nuova pompa di calore”);
- Il riferimento normativo dello specifico bonus coinvolto – vedasi in tal senso la tabella seguente contenente l’elenco dei principali riferimenti normativi, distinti in base al tipo di intervento.
1. | Riqualificazione energetica globale dell’edificio – Art. 1, comma 344 della L. 296/2006 |
2. | Coibentazioni delle strutture opache (es. cappotto o tetto) – Art. 1, comma 345 della L. 296/2006 |
3. | Sostituzione di finestre comprensive di infissi – Art. 1, comma 345 della L. 296/2006 |
4. | Installazione di schermature solari – Art. 14, comma 2, lett. b), del D.L. 63/2013 |
5. | Coibentazione dell’involucro dell’edificio condominiale con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda – Art. 14, comma 2.quater del D.L. 63/2013 |
6. | Coibentazione dell’involucro dell’edificio condominiale con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e contestuale opera di miglioramento sismico di una o due classi – c.d. ecosismabonus – Art. 14, comma 2.quater.1 del D.L. 63/2013 |
7. | Interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne di edifici – c.d. bonus facciate – Art. 1, commi 219-224 della L. 160/2019, così come modificati dall’art. 1, comma 39 della L. 234/2021 |
8. | Installazione di collettori solari termici – Art. 1, comma 346 della L. 296/2006 |
9. | Installazione di una nuova caldaia a condensazione – Art. 1, comma 347 della L. 296/2006 |
10. | Installazione di una nuova pompa di calore ad alta efficienza – Art. 1, comma 347 della L. 296/2006 |
11. | Installazione di un nuovo impianto dotato di apparecchi ibridi – Art. 14, comma 2.1. del D.L. 63/2013 |
12. | Installazione di un microgeneratore – Art. 14, comma 2, lett. b-bis), del D.L. 63/2013 |
13. | Installazione di un nuovo scaldacqua a pompa di calore – Art. 4, comma 4 del D.L. 201/2011 |
14. | Installazione di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili – Art. 1, comma 2-bis del D.L. 63/2013 |
15. | Installazione di sistemi di building automation – Art. 1, comma 88 della L. 208/2015 |
16. | Superbonus trainanti – Coibentazioni delle strutture opache (es. cappotto o tetto) – Art. 119, comma 1, lett. a), del D.L. 34/2020 |
17. | Superbonus trainanti – Caldaie e pompe di calore: Art. 119, comma 1, lett. b), del D.L. 34/2020 – interventi sulle parti comuni condominialiArt. 119, comma 1, lett. c), del D.L. 34/2020 – interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno |
18. | Superbonus trainanti – Interventi di miglioramento sismico delle strutture (anche sismabonus acquisti in regime di Superbonus) – Art. 119, comma 4 del D.L. 34/2020 |
19. | Superbonus trainati – Installazione di impianti fotovoltaici – Art. 119, comma 5 del D.L. 34/2020 |
20. | Superbonus trainati – Installazione di sistemi di accumulo – Art. 119, comma 6 del D.L. 34/2020 |
21. | Superbonus trainati – Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici – Art. 119, comma 8 del D.L. 34/2020 |
22. | Superbonus trainati – Altri interventi quali: Opere di ecobonus (ad esempio gli infissi e le schermature solari) di cui all’Art. 14, comma 2, lett. b), del D.L. 63/2013 – Opere di abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’Art. 16-bis, comma 1, lett. e) del D.P.R. 917/1986 |
23. | Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su parti comuni condominiali – Art. 16-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. 917/1986 |
24. | Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari – Art. 16-bis, comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986 |
25. | Interventi di realizzazione di box auto – Art. 16-bis, comma 1, lett. d) del D.P.R. 917/1986 |
26. | Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti – Art. 119-ter D.L. 34/2020 |
27. | Interventi di miglioramento sismico delle strutture: Miglioramento minimo – Art. 16, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 63/2013 – Miglioramento di 1 o 2 classi su singole unità immobiliari – Art. 16, comma 1-quater del D.L. 63/2013 – Miglioramento di 1 o 2 classi su edifici condominiali – Art. 16, comma 1-quinquies del D.L. 63/2013 |
28. | Interventi di miglioramento sismico mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare – c.d. sismabonus acquisti – Art. 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013 |
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Fatturazione per i bonus in edilizia: le spese professionali
Ricordo che le spese dei servizi professionali attinenti opere che beneficiano di detrazioni fiscali non sono ricaricabili dal Contraente Generale, poiché le spese di coordinamento non sono detraibili.
Per assicurare il rispetto del predetto dettato normativo la Risposta n. 254 del 15 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate specifica che i servizi professionali ribaltati dal Contraente generale devono essere esplicitati nelle fatture. Nello specifico queste devono indicare in apposite righe ad hoc tali spese, distintamente rispetto all’intervento edile eseguito e mai cumulativamente tra loro, con particolare attenzione all’esposizione:
- del tipo di servizio reso;
- di chi lo ha reso.
Fatturazione per i bonus in edilizia: lo sconto in fattura
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 283847, punto 3.1, afferma che “l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Alla luce di ciò Assosoftware ha diramato le specifiche tecniche con la FAQ n.5 del 09 novembre 2020. Le varie software house si sono presto adeguate prevedendo specifiche funzioni ad hoc all’interno dei loro programmi. Fermo restando il consiglio di seguire tali funzioni, il consiglio è quello di aggiungere per ogni fattura in cui si applica lo sconto fiscale una riga descrittiva con indicato:
- la frase “Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”;
- la percentuale dello sconto;
- l’ammontare dello sconto.
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Contratti collettivi del settore edile: dal 26 maggio 2022 obbligatoria l’indicazione in fattura
Tra le modifiche introdotte dal D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022 c’è una che riguarda il contenuto delle fatture elettroniche attinenti i vari bonus edilizi. In particolare deve essere predisposta un’apposita riga ad hoc contenente gli estremi del contratto collettivo del settore edile applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori.
Ricordo che lo stesso decreto obbliga gli appaltatori ad applicare i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
L’obbligo di indicazione in fattura del contratto collettivo sarà obbligatorio dal 26 maggio 2022 per i lavori edili avviati successivamente da tale data. Quindi per le opere già iniziate prima del 26 maggio 2022 l’obbligo non sussisterà a prescindere da quando verranno emesse le fatture. Occhio quindi a controllare le date degli avvii lavori dichiarate presso i Comuni compenti.