Scopri come godere del Bonus facciate per spese sostenute nel 2021. Tutte le indicazioni per ottenere la detrazione del 90%. Come esercitare le opzioni per cessione del credito o sconto in fattura: ecco per te una semplice guida.
Introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), il Bonus facciate consente anche nel 2021 di conseguire importanti vantaggi fiscali a fronte di interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Oltre che sotto forma di detrazione pari al 90% delle spese sostenute, grazie a quanto previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), nel 2021 il bonus può opzionalmente essere fruito mediante:
- cessione del credito;
- sconto in fattura.
La detrazione riconosciuta può essere recuperata in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno seguente a quello di effettuazione delle spese. La cessione del credito permette di trasformare il beneficio fiscale in liquidità immediata, riconoscendo al cessionario una percentuale sul credito ceduto. Lo sconto in fattura consente invece di sostenere una spesa ridotta del 90%, facendo maturare in capo alla ditta esecutrice dei lavori un credito d’imposta pari all’importo scontato.
Per quanto comporti il godimento di un beneficio fiscale inferiore, il Bonus facciate può essere in molti casi preferibile al Superbonus 110% in virtù dei minori adempimenti richiesti e di un campo di applicazione meno stringente. Scopriamo quindi nel dettaglio chi può godere del bonus, per quali interventi è riconosciuto e quali sono gli adempimenti richiesti.
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Quali soggetti possono fruire del Bonus facciate nel 2021?
L’incentivo spetta ai contribuenti, sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti. Il bonus spetta a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. I soggetti che possiedono in via esclusiva redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (come i contribuenti in Regime Forfettario), inizialmente esclusi dalla fruizione del Bonus facciate, possono ora godere del beneficio per mezzo della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (comprese le società di persone e di capitali).
Può usufruire dell’agevolazione il possessore o il detentore dell’immobile. In particolare, i contribuenti interessati devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- essere familiari conviventi (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) o conviventi di fatto del possessore o detentore dell’immobile;
- essere promissari acquirenti con preliminare regolarmente registrato.
Le persone fisiche possono beneficiare del Bonus facciate solo con riferimento alle spese effettuate nel corso dell’anno. Nello specifico, per gli interventi effettuati nei condomini fa fede la data del pagamento effettuato dal condominio. Non rileva dunque il momento in cui sono versate la rate dal singolo condomino. Le imprese seguono invece il criterio di competenza.
Il beneficio spetta anche a chi esegue i lavori in proprio, ma limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Per quali interventi spetta il Bonus facciate nel 2021?
Il Bonus facciate riguarda le spese relative a interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Sono sempre esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
La detrazione del 90% spetta a condizione che gli edifici interessati siano ubicati nella zona A o nella zona B di cui al Decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968. La zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. La zona B include invece le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Restano escluse le zone classificate dalla C alla F (zone a bassa densità di edificazione, zone destinate ad insediamenti industriali, zone agricole e zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale).
Sono ammessi all’agevolazione:
- pulitura o tinteggiatura esterna;
- interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie complessiva dell’edificio;
- interventi su balconi, ornamenti o fregi;
- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni;
- spese per l’acquisto dei materiali, installazione ponteggi e smaltimento;
- spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- Iva (se indetraibile), imposta di bollo, diritti e tassa di occupazione del suolo pubblico.
Gli interventi su cortili e spazi interni sono ammessi solo se essi sono visibili dalla strada. Sono sempre escluse le spese per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Quali sono gli adempimenti richiesti?
Per godere del Bonus facciate occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale parlante (fanno eccezione i titolari di reddito d’impresa). Da esso devono risultare:
- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario;
- partita Iva o codice fiscale di chi ha effettuato i lavori.
Per fruire della detrazione bisogna inoltre:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile (e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo);
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori alla ASL;
- conservare la documentazione relativa agli interventi realizzati, ossia:
- le fatture
- la ricevuta del bonifico
- le abilitazioni amministrative (se non previste: una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui indicare la data di inizio dei lavori e i lavori agevolabili)
- conservare ed esibire a richiesta degli uffici:
- la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti
- le ricevute di pagamento dei tributi locali
- per i lavori condominiali, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile.
Solo per gli interventi di efficientamento energetico, bisogna inoltre:
- conservare l’asseverazione di un tecnico che certifichi la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti;
- conservare l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni (redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori);
- comunicare telematicamente all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva degli interventi realizzati.
Se i lavori riguardano parti comuni condominiali, gli adempimenti elencati possono essere effettuati dall’amministratore o, in alternativa, da un delegato scelto tra i condomini. L’amministratore è tenuto inoltre a rilasciare una certificazione delle somme corrisposte e a conservare la documentazione originale.
Opzione per cessione del credito o sconto in fattura
L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura richiede invece la presentazione di una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo.
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