Sembra ormai certo lo stop del Bonus facciate a fine 2021. A meno di clamorose novità, per non perdere l’incentivo bisognerà effettuare le spese entro il 31 dicembre 2021. E se i lavori vengono ultimati nel 2022? Tutte le indicazioni per non perdere l’agevolazione del 90%.
La fine dell’anno è sempre più vicina e come sempre porterà con se tante novità in materia fiscale. La recente approvazione da parte del governo Draghi del Documento programmatico di bilancio per il 2022 fa emergere le prime indiscrezioni sul contenuto della Legge di Bilancio 2022. A fronte dell’annunciata proroga al 2023 del Superbonus 110% e della conferma degli altri bonus edilizi per il 2022, pare ormai certo lo stop del Bonus facciate a fine 2021.
L’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, che consente di recuperare il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, non sarà più fruibile dopo soli 2 anni. Chi vorrà intervenire sulla facciata esterna degli edifici potrà optare per il Superbonus 110% in caso di realizzazione del cappotto termico o per il bonus ristrutturazioni al 50% negli altri casi.
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Bonus facciate stop a fine 2021: cosa accade ai lavori in corso?
L’indiscrezione è stata una vera doccia fredda per chi ha da poco avviato i lavori sulle facciate esterne. Ancor più grave è la situazione per chi ancora non è partito. Infatti, il mancato sostenimento delle spese entro il 31 dicembre 2021 comporta l’impossibilità di recuperarne il 90%.
In questo senso particolarmente delicata è la situazione per chi intente fruire del Bonus facciate sotto forma di detrazione o tramite cessione del credito. Queste due fattispecie, infatti, presuppongono il sostenimento dell’intera spesa, che dovrà appunto aver luogo entro la fine del 2021. In relazione alle spese sostenute nel 2022, a meno di ulteriori novità ad oggi non ancora note, sarà possibile accedere al bonus ristrutturazioni al 50%. Una differenza non da poco.
Sicuramente meno negativa è la situazione di chi intende fruire del Bonus facciate sotto forma di sconto in fattura. Infatti, come chiarito anche nel question time in Parlamento del 20 ottobre 2021, per non perdere l’incentivo sarà sufficiente effettuare entro il 31 dicembre 2021 il pagamento del residuo 10%. Dunque, saldata la fattura entro fine anno, i lavori potranno essere portati a termine anche nel corso del 2022. A fronte di un pro, rappresentato dal maggior tempo per ultimare i lavori, emerge però un contro che è giusto sottolineare: il sostenimento anticipato delle spese pone il committente in una posizione di impotenza nei confronti della ditta esecutrice.
Fatto il quadro sui possibili scenari, ricapitoliamo le regole di accesso all’incentivo.
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Per quali interventi spetta il Bonus facciate 2021?
Il Bonus facciate riguarda le spese relative a interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Sono sempre esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
La detrazione del 90% spetta a condizione che gli edifici interessati siano ubicati nella zona A o nella zona B di cui al Decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968. La zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. La zona B include invece le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Restano escluse le zone classificate dalla C alla F (zone a bassa densità di edificazione, zone destinate ad insediamenti industriali, zone agricole e zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale).
Sono ammessi all’agevolazione:
- pulitura o tinteggiatura esterna;
- interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie complessiva dell’edificio;
- interventi su balconi, ornamenti o fregi;
- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni;
- spese per l’acquisto dei materiali, installazione ponteggi e smaltimento;
- spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- Iva (se indetraibile), imposta di bollo, diritti e tassa di occupazione del suolo pubblico.
Gli interventi su cortili e spazi interni sono ammessi solo se essi sono visibili dalla strada. Sono sempre escluse le spese per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
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Quali sono gli adempimenti richiesti?
Per godere del Bonus facciate occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale parlante (fanno eccezione i titolari di reddito d’impresa). Da esso devono risultare:
- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario;
- partita Iva o codice fiscale di chi ha effettuato i lavori.
Per fruire della detrazione bisogna inoltre:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile (e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo);
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori alla ASL;
- conservare la documentazione relativa agli interventi realizzati, ossia:
- le fatture
- la ricevuta del bonifico
- le abilitazioni amministrative (se non previste: una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui indicare la data di inizio dei lavori e i lavori agevolabili)
- conservare ed esibire a richiesta degli uffici:
- la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti
- le ricevute di pagamento dei tributi locali
- per i lavori condominiali, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile.
Solo per gli interventi di efficientamento energetico, bisogna inoltre:
- conservare l’asseverazione di un tecnico che certifichi la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti;
- conservare l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni (redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori);
- comunicare telematicamente all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva degli interventi realizzati.
Se i lavori riguardano parti comuni condominiali, gli adempimenti elencati possono essere effettuati dall’amministratore oppure da un delegato scelto tra i condomini. L’amministratore deve inoltre rilasciare una certificazione delle somme corrisposte e conservare la documentazione originale.
Opzione per cessione del credito o sconto in fattura
L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura richiede invece la presentazione di una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo.
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