E’ in arrivo il bonus occhiali di 50 euro. La misura della legge di bilancio 2020 è quasi pronta per essere attuata. Vediamo in cosa consisterà.
La Legge di Bilancio 2020 aveva previsto un Fondo presso il Ministero della Sanità di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 destinato ai cittadini meno abbienti e a tutela della salute della vista. La misura consiste in un bonus una tantum (il c.d. bonus occhiali) di 50 euro. Ad oggi la misura non è ancora stata attivata. Si attendeva infatti il decreto attuativo da parte del ministero al fine di definire i criteri di attuazione.
Lo schema di decreto ministeriale è giunto solo lo scorso settembre 2022 all’attenzione del Garante per la privacy per il parere in merito al trattamento dei dati sensibili. Quest’ultimo ha dato la sua approvazione lo scorso 24 ottobre 2022. Pertanto, il bonus occhiali dovrebbe essere attivo a breve.
Bonus occhiali: chi può fare richiesta
Il bonus occhiali è rivolto ai membri di nuclei familiari meno abbienti. Verosimilmente, potranno farne richiesta i soggetti con un valore ISEE non superiore a 10.000 euro annui.
Nello specifico, si tratterà di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Tale contributo sarà garantito:
- per gli acquisti già effettuati a partire dal 1 gennaio 2021;
- per gli acquisti da effettuare fino al 31 dicembre 2023.
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Come ottenere il bonus
Una volta attiva la misura, gli interessati potranno registrarsi su una apposita piattaforma che attualmente è in fase di preparazione. Basterà accedere alla propria area riservata sul sito del Ministero della salute utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. In particolare sarà possibile:
- scaricare il voucher di 50 euro, previa dichiarazione e verifica del rispetto dei requisiti; il bonus potrà essere utilizzato entro trenta giorni dall’emissione, presso fornitori accreditati di occhiali da vista e lenti a contatto correttive;
- chiedere il rimborso di 50 euro per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. In questo caso, il richiedente, tra i dati anagrafici e reddituali, dovrà indicare anche l’IBAN del conto corrente su cui effettuare il rimborso e allegare copia della fattura o scontrino attestante l’acquisto.
Infine, sarà il Ministero a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi erogati, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata degli interessati.
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