Hai ristrutturato casa o stai pensando di farlo? Bene! Leggi quest’articolo per sapere come ottenere il bonus ristrutturazione!
La Legge di Bilancio ha prorogato il bonus ristrutturazione anche nel 2020. Per i lavori effettuati sulle singole abitazioni è possibile usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
L’agevolazione segue il c.d. “principio di cassa”, ovvero può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati i lavori di ristrutturazione.
Chi può usufruire del bonus ristrutturazione 2020?
Il principio di base è che possono usufruire del bonus, e quindi della detrazione, tutti i contribuenti persone fisiche assoggettati ad IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta:
- al proprietario dell’immobile;
- ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese (proprietario, nudo proprietario, usufruttuario, locatario ecc.).
Inoltre hanno diritto alla detrazione, a patto che sostengano direttamente le spese e siano quindi intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Bisogna ricordare che, nel caso di due comproprietari di un immobile, la detrazione segue il pagamento. Se la fattura è intestata ad uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato in fattura, a condizione che nella stessa sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Mentre, nel caso in cui è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (il c.d. compromesso) chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:
- è stato immesso nel possesso dell’immobile;
- esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
- è stato regolarmente registrato il compromesso.
Bonus ristrutturazione 2020: elenco lavori ammessi
L’Agenzia delle Entrate fornisce ogni anno una guida completa elencando quei lavori per i quali spetta il bonus.
Nello specifico, è prevista la detrazione pari al 50% delle spese sostenute per:
- lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze.
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Cosa si intende per lavori di manutenzione ordinaria?
Alcuni esempi di lavori di manutenzione ordinaria per cui è riconosciuto il bonus, possono essere:
- l’installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
- la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- il rifacimento di scale;
- gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- la recinzione dell’area privata;
- la costruzione di scale interne.
Bonus ristrutturazione 2020 e sostituzione di porte interne
Di recente il MEF ha chiarito che la spesa sostenuta per cambiare le porte in casa rientra nella manutenzione ordinaria, e quindi risulterebbe detraibile per i condomini e non per gli edifici singoli. Tuttavia, se la sostituzione delle porte interne rientra in un più ampio intervento di lavori straordinari ed è indispensabile per completare il lavoro, la detrazione del 50% sarà riconosciuta.
Bonus ristrutturazione 2020: come pagare?
Per usufruire del bonus è necessario che i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione siano effettuati con bonifico bancario o postale parlante (anche “on line”), da cui risultino:
- causale del versamento: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.
Se i lavori di ristrutturazione sono stati paganti mediante un finanziamento, il bonus potrà essere richiesto ma in questo caso la società finanziaria dovrà pagare tramite bonifico, seguendo tutte le indicazioni per la compilazione (indicando il CF del soggetto per il quale si effettua il pagamento). Attenzione! Il titolare dell’agevolazione fiscale deve conservare la ricevuta del bonifico.
Quali documenti conservare?
Per evitare problemi in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, è necessario conservare la documentazione comprovante i requisiti per l’ottenimento del bonus. Inoltre, per poter richiedere tale agevolazione, bisognerà ovviamente indicare gli oneri sostenuti per finanziare gli interventi di ristrutturazione edilizia nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi o 730).
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I documenti che bisogna conservare sono:
- le concessioni e autorizzazioni amministrative in base alla tipologia di lavori da realizzare. Se nel caso di specie non è previsto, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Comunicazione ENEA
Per i lavori di ristrutturazione che comportano la riduzione dei consumi energetici conclusi nel 2020 è necessario inviare la c.d. comunicazione ENEA. L’elenco degli interventi per i quali è obbligatoria la comunicazione è disponibile sul sito. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine dei lavori nonché dopo il c.d. collaudo. L’invio è obbligatorio e può essere fatto dal contribuente stesso o da un intermediario incaricato mediante procedura online. Qualora non venga rispettato il termine di 90 giorni e ci sia un ritardo nell’invio di tale comunicazione, il contribuente non perderà il diritto al bonus.
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