Hai ristrutturato casa o stai pensando di farlo? Bene! Scopri come ottenere il bonus per ristrutturazioni edilizie per spese effettuate nel 2021. Possibile anche il ricorso a sconto in fattura o cessione del credito.
In un periodo in cui tutte le attenzioni sono puntate sul Superbonus 110%, rischia di passare in secondo piano l’ormai tradizionale bonus per ristrutturazioni edilizie. Tuttavia, per ampiezza del campo di applicazione e per maggiore semplicità della procedura, questo incentivo può fare al caso di molti contribuenti. La Legge di Bilancio ha infatti prorogato il bonus ristrutturazione anche per il 2021.
Per i lavori effettuati sulle singole abitazioni è possibile usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021. Il limite massimo di spesa è fissato a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Ma in base a quanto previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 è possibile optare, in alternativa alla detrazione, per:
- cessione del credito;
- sconto in fattura.
La detrazione riconosciuta può essere recuperata in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno seguente a quello di effettuazione delle spese. La cessione del credito permette di trasformare il beneficio fiscale in liquidità immediata, riconoscendo al cessionario una percentuale sul credito ceduto. Lo sconto in fattura consente invece di sostenere una spesa ridotta del 50%, facendo maturare in capo alla ditta esecutrice dei lavori un credito d’imposta pari all’importo scontato.
L’agevolazione segue il c.d. “principio di cassa”, ovvero può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati i lavori di ristrutturazione.
Chi può usufruire del bonus ristrutturazione 2021?
Il principio di base è che possono usufruire del bonus tutti i contribuenti persone fisiche assoggettati ad IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta:
- al proprietario dell’immobile;
- ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese (proprietario, nudo proprietario, usufruttuario, locatario ecc.).
Inoltre hanno diritto al beneficio, a patto che sostengano direttamente le spese e siano quindi intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Nel caso di due comproprietari di un immobile, la detrazione segue il pagamento. Se la fattura è intestata ad uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato in fattura, a condizione che nella stessa sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Mentre, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita (il c.d. compromesso) chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:
- è stato immesso nel possesso dell’immobile;
- esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
- è stato regolarmente registrato il compromesso.
Bonus ristrutturazione 2021: elenco dei lavori ammessi
L’Agenzia delle Entrate fornisce ogni anno una guida completa elencando quei lavori per i quali spetta il bonus.
Nello specifico, è prevista la detrazione pari al 50% (o in alternativa la cessione o lo sconto) in relazione alle spese sostenute per:
- lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze.
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Cosa si intende per lavori di manutenzione ordinaria?
Alcuni esempi di lavori di manutenzione ordinaria per cui è riconosciuto il bonus, sono:
- l’installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
- la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- il rifacimento di scale;
- gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- la recinzione dell’area privata;
- la costruzione di scale interne.
Leggi di più: Superbonus 110% infissi: focus sugli adempimenti richiesti
Bonus ristrutturazione 2021 e sostituzione di porte interne
La spesa sostenuta per cambiare le porte in casa rientra nella manutenzione ordinaria, e quindi è detraibile per i condomini e non per gli edifici singoli. Tuttavia, come chiarito dal MEF, se la sostituzione delle porte interne rientra in un più ampio intervento di lavori straordinari ed è indispensabile per completare il lavoro, la detrazione del 50% sarà riconosciuta.
Bonus ristrutturazione 2021: come pagare?
Per usufruire del bonus è necessario che i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione siano effettuati con bonifico bancario o postale parlante, da cui risultino:
- causale del versamento: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.
Su tali bonifici l’istituto bancario effettua una ritenuta dell’8%. Tale adempimento, congiuntamente all’invio all’ASL di una comunicazione preventiva (quando richiesta) è condizione essenziale per accedere al bonus.
Se i lavori di ristrutturazione sono stati paganti mediante un finanziamento, il bonus potrà essere richiesto ma in questo caso la società finanziaria dovrà pagare tramite bonifico, seguendo tutte le indicazioni per la compilazione (indicando il C.F. del soggetto per il quale si effettua il pagamento). Attenzione! Il titolare dell’agevolazione fiscale deve conservare la ricevuta del bonifico.
I documenti da conservare
Per evitare problemi in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, è necessario conservare la documentazione comprovante i requisiti per l’ottenimento del bonus. Inoltre, per poter richiedere tale agevolazione, bisognerà ovviamente indicare gli oneri sostenuti per finanziare gli interventi di ristrutturazione edilizia nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi o 730).
I documenti che bisogna conservare sono:
- le concessioni e autorizzazioni amministrative in base alla tipologia di lavori da realizzare. Se nel caso di specie non è previsto, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
La comunicazione all’ENEA
Per i lavori di ristrutturazione che comportano la riduzione dei consumi energetici conclusi nel 2020 è necessario inviare la c.d. comunicazione ENEA. L’elenco degli interventi per i quali è obbligatoria la comunicazione è disponibile sul sito. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine dei lavori nonché dopo il c.d. collaudo. L’invio è obbligatorio e può essere fatto dal contribuente stesso o da un intermediario incaricato mediante procedura online. Qualora non venga rispettato il termine di 90 giorni e ci sia un ritardo nell’invio di tale comunicazione, il contribuente non perderà il diritto al bonus.
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