L’accordo Brexit vincola l’identificazione diretta ai fini IVA degli operatori nel Regno unito e soggetti passivi in Italia: lo afferma la Risoluzione n. 7/E del 1° febbraio 2021.
La recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 1° febbraio 2021 si è espressa in merito all’applicabilità dell’art. 35–ter, comma 5, DPR 633/72. Viene confermato il principio secondo cui, a partire dal 1° gennaio 2021, agli effetti della Brexit: “i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto di identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/72”
Si ricorda brevemente che, a partire dal 1° gennaio 2021, agli scambi commerciali con il Regno Unito, a seguito dalla sua uscita dall’ Unione Europea, si applicano, ai sensi dell’art. 50 del TUE, le regole e le formalità fiscali previste per i paesi extra-UE. La disciplina dell’IVA al comma 2, dell’art. 17 DPR 633/72, prevede che, il soggetto residente UE o extra-UE che effettua operazioni rilevanti nel territorio italiano, può adempiere ai relativi obblighi ed esercitare i relativi in uno dei seguenti modi:
- nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato;
- identificandosi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/72.
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Le condizioni per l’identificazione diretta dei soggetti extra-UE
In particolare, per i soggetti extra-UE, la possibilità di identificazione diretta è subordinata:
- all’esistenza di strumenti giuridici in ciascun Paese che disciplinano con reciprocità l’assistenza in materia di imposizione indiretta (analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/79/CEE del 19 del 19 dicembre 1977 e dal regolamento CEE n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992),
- al rispetto delle condizioni dall’accordo Brexit tra il Regno Unito e l’Unione Europea, stipulato il 24 dicembre 2020, che intende regolare il futuro delle relazioni tra i diversi paesi.
L’accordo fa riferimento ad un “Protocollo” finalizzato alla cooperazione amministrativa, alla lotta alla frode fiscale in materia IVA, e all’assistenza reciproca tra i Paesi per il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte. Nello specifico, l’assistenza amministrativa in materia IVA annovera: la richiesta di informazioni, compresa quella senza preventiva richiesta, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative svolte congiuntamente, la notifica amministrativa, i controlli simultanei.
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Brexit e IVA: le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
A conclusione, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in commento delinea le condizioni ed i vincoli ai fini dell’identificazione IVA. Sempre su questo tema, l’Agenzia afferma altresì che gli operatori del Regno Unito che dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o , in alternativa, di un identificativo IVA, nominato o rilasciato prima del 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per assolvere gli obblighi IVA, per gli scambi interni, senza richiedere una nuova posizione IVA.
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