Il Decreto Rilancio prolunga la durata massima della Cassa Integrazione legata all’emergenza Covid-19. Alle prime 9 settimane se ne aggiungono altre 9, ma solo a determinate condizioni. Intanto l’Inps annuncia la semplificazione delle procedure.
Il maxi decreto pubblicato in data 19 maggio 2020 amplia la durata massima dei periodi di Cassa Integrazione fruibili per l’emergenza Covid-19. Tante sono state le imprese che hanno fruito degli ammortizzatori sociali, ma tante sono state anche le critiche nei confronti di queste misure. Procedure complesse e pagamenti a rilento hanno scontentato davvero tutti, dai consulenti ai beneficiari.
Il passaggio alla Fase 2 e la conseguente riapertura di quasi tutte le attività economiche non fa venir meno l’esigenza di nuovi aiuti. Infatti, le restrizioni e i protocolli introdotti dal Governo, necessari per evitare una nuova crescita della curva dei contagi, limitano fortemente l’operatività di molte imprese. In molti casi è ad oggi impossibile sfruttare a pieno la forza lavoro di cui si dispone. Di qui l’esigenza di rafforzare gli ammortizzatori sociali, garantendo allo stesso tempo la semplificazione delle procedure.
Analizziamo quindi le previsioni introdotte dal Decreto Rilancio e le nuove procedure implementate dall’Inps.
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Cassa Integrazione Covid-19: possibile godere di altre 9 settimane
Ampliato quindi il periodo per cui sono riconosciuti gli ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid-19. Le nuove disposizioni valgono per:
- Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
- Assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS);
- Cassa integrazione in deroga (CIGD).
Il Cura Italia prevedeva originariamente la possibilità di usufruire di queste misure per massimo 9 settimane, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Il Decreto Rilancio permette ora alle imprese che hanno già beneficiato delle suddette 9 settimane di godere del trattamento per ulteriori 5 settimane entro il 31 agosto. I trattamenti possono essere concessi per ulteriori 4 settimane nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 ottobre 2020.
Un’eccezione è prevista per le imprese operanti nei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche. In questi casi le ulteriori 9 settimane possono essere concesse per intero entro il mese di agosto, senza limitazioni relative al periodo.
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Semplificazioni per procedure e pagamenti
Le novità non si limitano al rafforzamento degli strumenti già messi in campo. Le criticità evidenziate nelle prima fase di ricorso a questi strumenti hanno spinto infatti ad una semplificazione delle procedure.
Il nuovo decreto prevede che le domande di Cassa Integrazione in deroga relative a periodi successivi alle prime 9 settimane siano presentate direttamente all’Inps, eliminando dalla procedura il passaggio attraverso le Regioni. Le domande possono essere trasmesse decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio. Lo stesso termine vale per le domanda di Cassa Integrazione ordinaria e assegno ordinario per cui si richiede il pagamento diretto.
Previsti inoltre tempi più veloci per i pagamenti. Le domande con cui si richiede il pagamento diretto devono essere trasmesse entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Inps provvede entro 15 giorni dalla ricezione delle domande al pagamento di un’anticipazione pari al 40% dell’importo dovuto per l’intero periodo. Il saldo è versato invece a seguito della trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro.
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Nel frattempo anche l’Inps ha provveduto a snellire le procedure di richiesta, in particolar modo per i casi di proroga dei trattamenti. Le novità introdotte sono:
- la funzione “Copia domanda CIGO”, per favorire un più rapido invio di nuove domande basandosi sulle precedenti già inviate (istruzioni);
- la dichiarazione semplificata fruito CIGO COVID, per dichiarare le giornate di CIGO fruite sulle autorizzazioni con causali “COVID-19”;
- la funzione “Duplica domanda Fondi”, per favorire un più rapido invio delle domande di assegno ordinario con causale “COVID-19” ai Fondi di solidarietà.
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