Arriva finalmente il rinnovo del CCNL Pulizie. Tipologie contrattuali, licenziamento, trattamenti minimi: ecco la situazione aggiornata.
Era atteso da tempo il rinnovo del CCNL Pulizie e Multiservizi, a ben 8 anni dalla scadenza del precedente accordo. Parliamo di un comparto che conta circa 600mila lavoratrici e lavoratori e che opera principalmente sulla base di appalti nel pubblico e nel privato. Un settore vitale soprattutto nel periodo della pandemia, quando l’igiene e la sanificazione degli ambienti sono ritornati più che mai centrali.
Il nuovo CCNL Pulizie e Multiservizi, sottoscritto in data 9 luglio 2021, avrà validità con decorrenza 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2024. Vediamo dunque quali sono le novità e le caratteristiche salienti del nuovo accordo.
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CCNL Pulizie: i punti principali del nuovo accordo
Vediamo di seguito gli aspetti più importanti stabiliti dal nuovo accordo contrattuale. Licenziamento, trattamenti minimi e non solo.
Art. 4 – Cambio appalto
Implementati gli obblighi informativi e le comunicazioni tra azienda cessante e azienda subentrante, nonché quelli verso le organizzazioni sindacali.
Art. 11 – Contratto a tempo determinato
Per il contratto a tempo determinato ed il contratto di somministrazione il limite di utilizzo complessivo viene individuato nel 35%.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, è estesa a 36 mesi.
Art. 16 – Contratto di somministrazione
I contratti di somministrazione, i contratti di inserimento e i contratti a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, possono essere stipulati nella misura massima, complessivamente, del 35% in media annua, riferita all’anno solare precedente all’assunzione, rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 15% previsto per la somministrazione.
Art. 48 – Licenziamento per mancanze
Sono state introdotte ulteriori infrazioni che comportano il licenziamento del lavoratore con e senza preavviso.
Art. 73 – Trattamenti minimi contrattuali
L’incremento dei minimi contrattuali del 2° livello è pari a complessivi 120 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale 2021-2024 così ripartiti:
- 1.7.2021 euro 40 lordi;
- 1.7.2022 euro 20 lordi;
- 1.7.2023 euro 30 lordi;
- 1.7.2024 euro 20 lordi;
- 1.7.2025 euro 10 lordi.
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I minimi contrattuali sulla base degli aumenti programmati
Ecco un quadro di sintesi degli aumenti previsti, cadenzati su base cronologica:
Con decorrenza 1.7.2021 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno, pertanto, così determinati:
Con decorrenza 1.7.2022 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno così determinati:
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A partire dal 1.7.2023 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno così determinati:
Con decorrenza 1.7.2024 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno così determinati:
Con decorrenza 1.7.2025 i minimi contrattuali, composti da minimi tabellari e indennità di contingenza risulteranno così determinati:
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