Non solo sconto in fattura e cessione del credito. Il Superbonus 110% porta con sé ancora risvolti di natura contabile e fiscale. Ecco alcuni consigli pratici per le imprese che svolgono i lavori.
Il Decreto Rilancio ha introdotto una delle più grandi novità fiscali degli ultimi anni: il Superbonus 110%. Fra sconto in fattura e cessione del credito, il Superbonus 110% ha destato da subito un enorme interesse in quanto conferisce la concreta possibilità di effettuare lavori edili di grossa portata praticamente gratis. Al di là della grande misura dell’agevolazione fiscale (il 110% appunto), risultano particolarmente interessanti anche le diverse modalità previste per fruirne:
- la (classica) detrazione d’imposta;
- la cessione del credito;
- lo sconto in fattura.
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In cosa consiste la cessione del credito?
La cessione del credito può manifestarsi in due casi e in due modi diversi: da parte del contribuente (o dei contribuenti, nel caso di lavori condominiali), qualora si decida di convertire la detrazione in credito d’imposta; da parte dell’impresa che esegue i lavori, qualora questa accordi ai committenti lo sconto in fattura.
Dal punto di vista finanziario, per i proprietari delle unità immobiliari la cessione del credito può rivelarsi preferibile rispetto alla detrazione per i seguenti motivi:
- una monetizzazione immediata (seppure al netto della commissione trattenuta dal cessionario), rispetto allo sfruttamento della detrazione su un orizzonte temporale di 5 anni;
- l’impossibilità di godere pienamente della detrazione qualora il soggetto interessato non sia debitore d’imposta per importi particolarmente elevati.
Lo sconto in fattura, sempre nell’ottica del proprietario dell‘immobile oggetto dell’intervento, è finanziariamente ancor più conveniente rispetto alla cessione, in quanto consente di evitare anche l’esborso iniziale. Un’opportunità a dir poco senza precedenti. Proprio nei casi in cui l’impresa esecutrice “conceda” lo sconto in fattura, ottiene un credito d’imposta pari al 110% del valore dei lavori. A questo punto, si ritrova di fronte a due strade possibili:
- utilizzare il credito, in 5 quote annuali di pari importo, per compensare le imposte;
- cedere il credito, così da monetizzarlo subito.
La seconda possibilità è quella che probabilmente fa più gola perché in molti casi potrebbe produrre un duplice effetto positivo:
- finanziario, ottenendo immediatamente liquidità;
- economico, riuscendo ad ottenere un importo pari al 102% o 103% (in base alle attuali proposte commerciali dei principali istituti finanziari) del valore dei lavori eseguiti.
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Profili contabili dell’operazione di cessione del credito nel Superbonus 110%
Quali sono gli effetti contabili per l’impresa che, avendo concesso lo sconto in fattura, decide di procedere con la cessione del credito nei confronti di un terzo (presumibilmente un istituto finanziario)? Facciamo una premessa. Mentre a livello pratico i passaggi sono sostanzialmente due:
- emissione della fattura da cui si evince l’applicazione dello sconto;
- cessione del credito;
a livello contabile le rilevazioni da effettuare saranno tre:
- rilevazione del ricavo relativo al valore del lavoro eseguito;
- contabilizzazione dello sconto;
- cessione del credito.
A) Rilevazione del ricavo
Il primo passaggio in partita doppia riguarda la rilevazione del ricavo (Conto Economico A.1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni) stabilito con i committenti per l’esecuzione dei lavori, maggiorato dell’IVA al 10% (passivo dello Stato Patrimoniale), a contropartita del credito che rileva nei confronti dei committenti/clienti (attivo dello Stato Patrimoniale).
Crediti v/clienti | 550.000 | ||
Ricavi | 500.000 | ||
Iva ns. debito | 50.000 |
B) Contabilizzazione del credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura
Il credito verso i clienti, “creato” per esigenze contabili, si estingue sul nascere in quanto il vero credito vantato dall’impresa diventa quello d’imposta o tributario (attivo dello Stato Patrimoniale). Questo credito, tuttavia, è maggiorato di quel 10% riconosciuto dalla normativa sul Superbonus. Il 10% è inquadrabile come contributo in conto esercizio (Conto Economico A.5 – Altri ricavi).
Crediti tributari | 605.000 | ||
Crediti v/clienti | 550.000 | ||
Altri ricavi e proventi | 55.000 |
C) Cessione del credito
Il credito verso l’erario viene contabilmente estinto e sostituito da un credito verso altri soggetti (cessionario). Il nuovo credito (attivo dello Stato Patrimoniale) è ridotto dalle commissioni bancarie (Conto Economico C.17 – Interessi e altri oneri finanziari). Il credito verso il cessionario diventerà disponibilità liquida, mentre le commissioni bancarie sono più correttamente “spalmate” sui 5 anni, per competenza, iscrivendo in bilancio dei risconti attivi.
Crediti tributari | 605.000 | ||
Crediti v/altri | 561.000 | ||
Commissioni | 44.000 |
Banca | Crediti v/altri | 561.000 |
Risconti attivi | Commissioni | 35.200 |
La corretta contabilizzazione delle operazioni renderà corretta, di conseguenza, anche la determinazione delle modifiche alla base imponibile ai fini delle imposte dirette e indirette.
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