La clausola elastica è uno strumento normativo che può risultare di grande utilità per il datore di lavoro. Ecco i limiti e le condizioni previste dalla normativa vigente.
Il D.Lgs. 15.6.2015, n. 81 ha introdotto le c.d. clausole elastiche nei contratti di lavoro part time. Si tratta a tutti gli effetti di una nuova disciplina del lavoro a tempo parziale.
Sappiamo tutti che nel contratto part time devono essere indicate la durata della prestazione e la regolamentazione della collocazione oraria della medesima con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Sempre nel medesimo contratto, è possibile inserire la clausola elastica che consente al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o di variare in aumento la sua durata.
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Le clausole elastiche e i Contratti Collettivi
Quando le clausole elastiche sono disciplinate dal Contratto Collettivo, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso, le parti del contratto di lavoro part time possono pattuire per iscritto tali condizioni.
Occorre verificare attentamente, però, quanto indicato nei vari Contratti Collettivi in merito alla Clausola Elastica. Il CCNL del Commercio, ad esempio, all’art. 95 prevede degli adempimenti importanti a carico del datore di lavoro. In particolare:
- nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole elastiche;
- l’atto scritto di ammissione alle clausole elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale,
Il datore di lavoro può esercitare tale potere rispettando un preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte salve le intese tra le parti, nonché riconoscendo al lavoratore le specifiche compensazioni nella misura o nelle forme fissate dai contratti collettivi.
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Clausole elastiche del part time: limiti e opportunità
Qualora il Contratto Collettivo non contenga una disciplina specifica relativa alle clausole elastiche, queste possono essere pattuite dalle parti rispettando le seguenti condizioni:
- le clausole devono essere riportate in forma scritta;
- l’accordo va stipulato davanti alle commissioni di certificazione;
- il lavoratore ha il diritto di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con cui il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell’aumento. In tal senso, si precisa l’aumento della durata può avere una misura massima pari al 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le suddette modifiche dell’orario danno diritto al lavoratore ad un aumento della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, che comprenda l’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Diritto di revoca per il lavoratore
Il lavoratore ha la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica quando:
- sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
- abbia il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
- assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa; lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.
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