Dopo l’App per richiedere il “Tax Credit Vacanze“, arriva anche il codice tributo Bonus vacanze. Ecco le istruzioni per l’utilizzo del credito d’imposta in F24!
L’articolo 176 comma 1 del Decreto Rilancio, riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 33/E del 25/06/2020, ha istituito il c.d. codice tributo Bonus Vacanze, per usufruire del credito d’imposta derivante dagli sconti praticati in favore dei beneficiari del bonus.
Leggi di più: Bonus Vacanze: ecco la procedura per richiederlo
Bonus Vacanze: in cosa consiste
L’incentivo è riconosciuto:
- per l’80% come sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico;
- per il 20% come detrazione d’imposta da scontare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020.
Attenzione! La detrazione spetta esclusivamente all’intestatario della fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla struttura. Il Bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, in unica soluzione presso un sola struttura turistica. È inoltre opportuno verificare che il fornitore del servizio turistico aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus. Il pagamento deve avvenire senza l’intervento di portali o piattaforme telematiche diversi da agenzie di viaggio o tour operator.
Codice tributo Bonus Vacanze: ecco come utilizzare il credito
Il Bonus Vacanze prevede che le strutture ricettive possano recuperare lo sconto effettuato sotto forma di credito di imposta, che può essere compensato tramite modello F24 o ceduto ad istituti di credito. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia è stato stabilito che:
- il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’AdE;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
- il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’AdE;
- il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Codice tributo Bonus Vacanze da utilizzare in F24
Quindi, per consentire alle strutture ricettive e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24, è stato istituito il codice tributo “6915”. Tale codice tributo, operativo dal 1° Luglio 2020, deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello F24 nella colonna “importi a credito compensati”. Se invece il contribuente deve procedere al riversamento dell’agevolazione, l’importo dovrà essere indicato nella colonna “importi a debito versati”. Invece, nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.