Scopri tutti gli incentivi fiscali per l’acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica per auto elettriche. Tutte le indicazioni su come accedere al Superbonus 110%.
La prima norma a prevedere un incentivo per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche è stata la Legge di Bilancio 2019. Il provvedimento, con l’introduzione dell’articolo 16-ter nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, riconosce una detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.
Successivamente, il D.L. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), ha introdotto la possibilità di godere del Superbonus 110% per le spese di installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tutto nel rispetto di specifiche condizioni analizzate di seguito. La Legge di Bilancio 2021 ha poi prorogato il termine per sostenere tali spese fino al 30 giugno 2022, oltre a ridurre il massimale si spesa ammissibile.
Analizziamo dunque nel dettaglio tutte le condizioni necessarie per godere dei diversi incentivi fiscali relativi alle colonnine di ricarica.
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Detrazione al 50% per l’installazione di colonnine di ricarica
Soggetti interessati
La detrazione è riconosciuta a:
- soggetti passivi IRPEF;
- soggetti passivi IRES.
I contribuenti hanno diritto all’incentivo se:
- le spese sono rimaste a loro carico;
- possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.
La normativa riconosce espressamente l’incentivo anche per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica su parti comuni condominiali.
Le spese ammesse
La detrazione è riconosciuta a fronte di spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative a:
- l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- l’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW;
- le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento quali, ad esempio, i costi di allaccio.
Il limite complessivo di spesa è pari 3.000 euro. Esso fa riferimento sia al singolo intervento, le cui spese sono sostenute da più soggetti, sia al singolo soggetto che sostiene spese per più interventi.
Per godere della detrazione le colonnine di ricarica devono avere determinate caratteristiche tecniche. In particolare, si deve trattare di punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), D. Lgs. n. 257 del 2016.
Modalità di pagamento e documenti da conservare
I pagamenti devono essere effettuati con:
- bonifico bancario o postale;
- bancomat;
- carte di credito;
- carte prepagate;
- assegni bancari e circolari.
Fanno eccezione i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.
Per dimostrare il diritto a godere dell’incentivo è necessario conservare i documenti che attestano il sostenimento delle spese, come:
- le fatture o le ricevute fiscali riportanti la natura dell’intervento e il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa;
- la ricevuta del versamento bancario o postale.
Modalità di fruizione della detrazione e opzioni per cessione o sconto
La detrazione che matura in capo agli aventi diritto può essere utilizzata in 10 quote annuali di pari importo dall’anno seguente a quello in cui sono sostenute le spese. In alternativa alla detrazione, in base a quanto previsto dall’articolo 121 del D.L. 34 del 2020, in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 è possibile optare per:
- la cessione del credito, trasformando dunque la detrazione in pronta liquidità;
- lo sconto in fattura, andando quindi a ridurre l’importo da pagare al fornitore.
Superbonus 110% per l’installazione di colonnine di ricarica di auto elettriche
In base all’articolo 119 del D.L. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), le spese ammesse alla detrazione sopra descritta danno diritto ad un maggior incentivo, pari al 110% delle spese sostenute, qualora l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sia eseguita congiuntamente ad uno dei seguenti lavori trainanti:
- isolamento termico delle superfici opache (c.d. cappotto termico);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati.
Le spese devono essere effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Il tetto massimo di spesa è pari a:
- 2.000 euro per edifici unifamiliari e unità abitative funzionalmente indipendenti;
- 1.500 euro per i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1.200 euro per i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.
Solo per i lavori in corso al 1° gennaio 2021 tale limite è pari a 3.000 euro.
La detrazione è goduta in 5 quote annuali (4 per spese sostenute nel 2022) di pari importo dall’anno seguenti a quello di effettuazione dei lavori. Anche in questo caso è possibile optare in alternativa per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Le modalità di pagamento e i documenti da conservare sono gli stessi previsti per la detrazione al 50%. Si aggiungono gli adempimenti tipici del Superbonus 110%, vedasi la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle opzioni per cessione o sconto e l’apposizione del visto di conformità.
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