Il governo Meloni introduce un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per la fruizione del credito d’imposta 4.0. Il nuovo adempimento riguarda anche alcuni investimenti già effettuati e per cui è già iniziata la fruizione dell’incentivo. Scopriamo insieme in quali casi e come bisogna procedere alla comunicazione
Il decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024 ha introdotto un nuovo obbligo comunicativo per fruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ed in attività di ricerca e sviluppo. Per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024 sono due le comunicazioni da effettuare: una preventiva ed una a conclusione dell’investimento, che aggiorna i dati della precedente. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 è richiesta la sola comunicazione di completamento. La comunicazione è richiesta anche in relazione ai crediti d’imposta 4.0 maturati e non fruiti, scaturenti da investimenti effettuati nel 2023. Scopriamo di seguito tutti i dettagli sulla nuova comunicazione per la fruizione del credito d’imposta 4.0 e del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
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Nuova comunicazione credito d’imposta 4.0: il contenuto della norma
A introdurre i nuovi obblighi è l’articolo 6 del D.L. n. 39/2024. Analizziamo nel dettaglio le novità previste. I crediti interessati dalle nuove comunicazioni sono:
- il c.d. “credito d’imposta 4.0” di cui all’articolo 1, commi da da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- il c.d. “credito d’imposta ricerca e sviluppo” di cui all’articolo 1, commi 200, 201, 202, 203 quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La norma prevede l’obbligo di una comunicazione preventiva, da effettuare telematicamente, in relazione agli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto). Nella stessa devono essere indicati:
- l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare;
- la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti. Dunque, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, bisogna effettuare due comunicazioni: una ex-ante ed una ex-post.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 è invece richiesta la sola comunicazione telematica di completamento.
Per i soli investimenti in beni strumentali 4.0 (e non quelli in attività di ricerca e sviluppo) effettuati nel 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata all’invio di una apposita comunicazione.
Le comunicazioni devono essere effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale del 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Il modello sarà modificato ed adeguato nel contenuto, nella modalità e nei termini di invio con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Il blocco all’utilizzo dei crediti: cosa succede
In conseguenza di quanto previsto dalla descritta norma, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 19 dell’11 aprile 2024, ha sospeso l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in questione. Il tutto nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy. La mancata indicazione di una data certa comporta però problemi di non poco conto per le imprese che hanno pianificato la propria attività facendo affidamento sui crediti il cui utilizzo ad oggi risulta sospeso (fino a data da destinarsi). Elenchiamo di seguito i codici tributo interessati dal blocco:
- 6936, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, quando in corrispondenza dello stesso viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
- 6937, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”, quando in corrispondenza dello stesso viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
- 6938 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”, quando in corrispondenza dello stesso viene indicato come “anno di riferimento” 2024;
- 6939 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”, quando in corrispondenza dello stesso viene indicato come “anno di riferimento” 2024;
- 6940 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”, quando in corrispondenza dello stesso viene indicato come “anno di riferimento” 2024.
Investimenti 2022 con interconnessione 2023: il chiarimento dell’AdE
Il blocco disposto dalla Risoluzione n. 19 ha tuttavia provocato un problema pratico di non poco conto. Infatti, anche i crediti scaturenti da investimenti in beni strumentali materiali 4.0 compiuti nel 2022 o in precedenza, la cui interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, sono stati investiti dal blocco. Ciò in quanto l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 è quello in cui è avvenuta l’interconnessione. La cosa è però in evidente contrasto con il dettato normativo.
L’Agenzia delle Entrate, per rimediare a quanto disposto con la citata risoluzione, ha fornito apposite indicazioni con una FAQ del 16 aprile 2024. Con essa concede la possibilità di utilizzare i crediti scaturenti da investimenti per cui l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, ma avviati in anni precedenti, indicando come anno di riferimento l’anno di avvio dell’investimento. Dunque, per un investimento avviato nel 2022 e con interconnessione nell’anno 2023, di fianco al codice tributo 6936 può essere indicato come anno di riferimento il 2022.
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