Il termine ultimo per l’invio è stato prorogato al 31 marzo 2023. Ma cosa accade quando la Comunicazione delle spese Condominiali 2023 è omessa, tardiva o errata? Ecco il quadro delle sanzioni
Il Decreto Milleproroghe ha spostato al 31 marzo 2023 la scadenza per l’invio della Comunicazione delle spese condominiali sostenute nel 2022. Ma cosa accade a chi non rispetta questo termine? Analizziamo di seguito le sanzioni previste in caso di Comunicazione delle spese condominiali omessa, tardiva o errata.
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Comunicazione spese condominiali 2023: di cosa si tratta
Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre di ogni anno sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese detraibili sostenute nel corso dell’anno stesso. In particolare, devono essere comunicate le spese riferibili ad interventi effettuati su parti comuni di edifici residenziali finalizzati a:
- recupero del patrimonio edilizio:
- riqualificazione energetica;
- consolidamento antisismico;
- rimozione di barriere architettoniche;
- cura del verde (Bonus Verde);
- acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
L’invio consente all’Agenzia delle Entrate di conoscere le spese riferibili ad ogni condomino e, dunque, le detrazioni ad essi spettanti. Le detrazioni sono quindi inserite nelle dichiarazioni precompilate messe a disposizione di ogni contribuente.
Scadenza per le spese sostenute nel 2022 e modalità di trasmissione
L’invio della Comunicazione era inizialmente fissato al 16 marzo 2023. Tuttavia la scadenza è stata prorogata al 31 marzo 2023 in fase di conversione in legge del Decreto Milleproroghe. L’invio deve essere effettuato telematicamente tramite Entratel o Fisconline. Ad occuparsi dell’invio può essere in prima persona l’amministratore o, in alternativa, un intermediario abilitato (ad esempio un Dottore Commercialista) appositamente incaricato dal condominio.
Possiamo distinguere tre tipologie di invio:
- ordinario, ossia il primo invio della Comunicazione o un successivo invio i cui dati si aggiungono a quelli precedentemente comunicati;
- sostitutivo, quando si intende sostituire una precedente Comunicazione inviata e acquisita con esito positivo;
- annullamento, per eliminare i dati di un precedente invio.
Comunicazione spese condominiali 2023 tardiva, omessa o errata: le sanzioni
L’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 175 del 21 novembre 2014 stabilisce che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applichino le sanzioni previste dall’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni. In sostanza:
- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000 per soggetto;
- nei casi di errata comunicazione, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinariamente fissata per l’invio, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa;
- se la comunicazione è correttamente trasmessa entro i 60 giorni dalla scadenza ordinaria, la sanzione è ridotta ad 1/3, con un massimo di euro 20.000.
Dunque, con riferimento alle scadenze 2023:
- nessuna sanzione è dovuta in caso di invio sostitutivo di una comunicazione errata effettuato entro il 6 aprile 2023 (i 5 giorni dalla scadenza del 31 marzo 2023 scadono domenica 5 aprile);
- in caso di comunicazione tardiva, la sanzione è ridotta ad 1/3 se l’invio è effettuato entro il 30 maggio 2023.
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