Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la scadenza per l’invio della Comunicazione delle spese condominiali viene fissata al 4 aprile 2024. Esonerati dall’invio i condomini che hanno esercitato le opzioni per cessione o sconto, ma non in tutti i casi. Ecco per te una semplice guida
Come ogni anno di questi tempi, gli amministratori di condomini si apprestano a porre in essere uno dei principali adempimenti fiscali connessi alla loro figura. Si tratta della Comunicazione delle spese condominiali che danno diritto a detrazioni fiscali. La Comunicazione delle spese condominiali 2024 fa riferimento alle spese sostenute nel corso del 2023. Analizziamo quindi quali spese vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate, chi è obbligato all’invio, modalità e scadenze per l’invio.
Leggi di più: Bonus ristrutturazione 2024: la guida completa
Comunicazione spese condominiali 2024: di cosa si tratta
Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2023 sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese detraibili sostenute nel corso del 2023. In particolare, devono essere comunicate le spese riferibili ad interventi effettuati su parti comuni di edifici residenziali finalizzati a:
- recupero del patrimonio edilizio:
- riqualificazione energetica;
- consolidamento antisismico;
- rimozione di barriere architettoniche;
- cura del verde (Bonus Verde);
- acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (Bonus Mobili) per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
L’invio consente all’Agenzia delle Entrate di conoscere le spese riferibili ad ogni condomino e, dunque, le detrazioni ad essi spettanti. Le detrazioni sono quindi inserite nelle dichiarazioni precompilate messe a disposizione di ogni contribuente.
Il contenuto della Comunicazione spese condominiali 2024
La Comunicazione deve indicare:
- la tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di intervento ammesso al Superbonus 110%);
- l’ammontare delle spese detraibili sostenute dal condominio;
- i dati del condominio e dell’amministratore di condominio;
- i dati dei singoli condomini e le quote di spesa da essi sostenute;
- le eventuali cessioni del credito già intervenute.
Scadenza e modalità di trasmissione
L’invio della Comunicazione era inizialmente fissato al 16 marzo 2024. Tuttavia, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 53174/2024, la scadenza slitta al 4 aprile 2024. L’invio deve essere effettuato telematicamente tramite Entratel o Fisconline. Ad occuparsi dell’invio può essere in prima persona l’amministratore o, in alternativa, un intermediario abilitato (ad esempio un Dottore Commercialista) appositamente incaricato dal condominio.
Possiamo distinguere tre tipologie di invio:
- ordinario, ossia il primo invio della Comunicazione o un successivo invio i cui dati si aggiungono a quelli precedentemente comunicati;
- sostitutivo, quando si intende sostituire una precedente Comunicazione inviata e acquisita con esito positivo;
- annullamento, per eliminare i dati di un precedente invio.
Casi di esonero: l’esercizio dell’opzione per cessione o sconto
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 53174/2024 introduce un nuovo caso di esonero. Il documento prevede infatti l’esonero dall’invio dei dati nei casi in cui tutti i condomini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Tale esonero non vale quindi laddove almeno uno dei condomini usufruisca dei bonus fiscali connessi ai lavori eseguiti sulle parti comuni sotto forma di detrazione. In quest’ultimo caso i dati da trasmettere dovranno comprendere anche gli importi oggetto di cessione del credito o sconto in fattura.
Approfondimenti e consigli pratici
Riportiamo di seguito alcuni approfondimenti e consigli pratici estrapolati dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
Limiti all’invio dei dati
Non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condomino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.
Rimborsi o sovvenzioni erogate da un soggetto terzo
In caso di rimborso totale non è possibile per i condòmini usufruire della detrazione IRPEF. Pertanto, l’Amministratore non dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa a tali spese per lavori effettuati sulle parti comuni né rilasciare ai condòmini la relativa certificazione. In caso di rimborso parziale delle spese sostenute per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, invece, l’Amministratore dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione indicando esclusivamente le spese effettivamente rimaste a carico del condominio, con le relative quote attribuite ai condòmini. Allo stesso modo andrà compilata la certificazione da rilasciare ai condòmini.
Dati relativi alle pertinenze
Le informazioni relative alle pertinenze devono essere comunicate insieme a quelle delle unità immobiliari abitative a cui sono associate; in particolare, i record di dettaglio relativi ad una unità abitativa con più pertinenze, devono essere compilati indicando:
- nel campo 8, “Flag Unità Immobiliare”, il valore A, “Unità abitativa con eventuali relative pertinenze”;
- nel campo 9, “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa”, il numero di pertinenze autonomamente accatastate (dotate, cioè, di l’identificativo catastale autonomo) incrementato di uno;
- nelle sezioni “DATI CATASTALI” le informazioni relative all’unità abitativa;
- nei campi relativi agli importi della spesa deve essere indicata la spesa attribuita all’unità abitativa e a tutte le pertinenze, anche quelle non autonomamente accatastate.
In caso, invece, di un’unità immobiliare (box, cantina o posto auto) non soggetti ad alcun vincolo pertinenziale con unità abitativa, i relativi record di dettaglio devono essere compilati indicando:
- nel campo 8, “Flag Unità Immobiliare”, il valore B, “Unità non abitativa”;
- nel campo 9, “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa”, il valore 1;
- nelle sezioni “DATI CATASTALI” le informazioni catastali relative all’unità immobiliare;
- nei campi relativi agli importi della spesa deve essere indicata la spesa attribuita all’unità immobiliare.
Posti auto in comproprietà
In generale, se la spesa relativa ad una singola unità immobiliare deve essere ripartita tra più comproprietari, vanno compilatati tanti record di dettaglio quanti sono i soggetti a cui è attribuita la spesa. In particolare, l’amministratore di condominio deve compilare, indicando le medesime informazioni riguardanti la singola unità immobiliare, le seguenti sezioni del record di dettaglio: “Dati dell’intervento”, “Flag unità immobiliare”, “Disponibilità dei dati catastali”, “Dati catastali disponibili” e “Situazioni particolari”.
La sezione del record di dettaglio “Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa”, invece, deve essere compilata con dati differenti riferiti ad ogni singolo comproprietario. Tali informazioni, a seconda dei risultati delle verifiche effettuate per la corretta attribuzione dell’onere in dichiarazione (ad esempio coerenza tra l’importo totale della spesa sostenuta dal condominio e l’importo dei bonifici comunicati dalle banche) saranno inserite direttamente nella dichiarazione oppure esposte solo nel foglio informativo.
Soggetto a cui è attribuita la spesa
L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo.
Condomini minimi
Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali.
Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In quest’ultimo caso il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.
Leggi di più: Certificazione Unica 2024: guida all’adempimento